- 3 Gennaio 2014
- Posted by: admin
- Categories: News, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
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Prevede aumento dell sanzioni:
– aumento del 30% per la revoca del provvedimento di sospensione dei lavori di cui all’art. 14, comma 4, lettera c) del D.Lgs. 81/2008 (impiego lavoratori irregolari oltre il 20% nonchè gravi e reiterate vioazioni imateria di salute e sicureza sul lavoro)
– aumento fino al 1000% (decuplicate) in caso di altre violazioni in materia di lavoro irregolare o di orario di lavoro.
E’ entrato in vigore il 24.12.2013, pubblicato sulla G.U. n. 300 del 23/12/2013
Dovrà assere convertito entro 60 giorni
Art. 14 – Misure di contrasto al lavoro sommerso e irregolare
1. Al fine di rafforzare l’attività di contrasto al fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro sono introdotte le seguenti disposizioni:
a) l’importo delle sanzioni amministrative di cui
– all’articolo 3 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73,
nonche’ delle
– somme aggiuntive di cui all’articolo 14, comma 4, lettera c), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e’ aumentato del 30%.
Per la violazione prevista dal citato articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, non e’ ammessa alla procedura di diffida di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124;
b) gli importi delle sanzioni amministrative di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 18-bis del D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66, con esclusione delle sanzioni previste dall’articolo 10, comma 1, del medesimo D.Lgs., sono decuplicate
c) i maggiori introiti derivanti dall’incremento delle sanzioni … sono destinati al finanziamento di misure anche di carattere organizzativo finalizzate ad una maggior efficacia della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale ad iniziative di contrasto al lavoro sommerso e irregolare e di prevenzione e promozione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro effettuate da parte delle Direzioni territoriali del lavoro, nonche’ alle spese di missione del personale ispettivo e
quelle derivanti dall’adozione delle misure di cui alla lettera f). A tal fine le predette risorse sono versate … omissis;
d) ferme restando le competenze della Commissione centrale di coordinamento dell’attivita’ di vigilanza di cui all’articolo 3 del D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124, al fine di assicurare la migliore e piu’ razionale impiego del personale ispettivo degli Enti Pubblici che gestiscono forme di assicurazioni obbligatorie, la programmazione delle verifiche ispettive, sia livello centrale che territoriale, da parte dei predetti Enti e’ sottoposta all’approvazione delle rispettive strutture centrali e territoriali del Ministero del lavoro…;