- 24 Gennaio 2014
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Rinviato dal 16 febbraio al 16 maggio il termine per il pagamento dei premi Inail. Lo hanno deciso i ministri dell’Economia e del Lavoro, dopo che la legge di stabilità (L.27.12.2013, n.147, art. 1 co.128) ha ridotto per il 2014 i premi e i contributi a carico dei soggetti tenuti all’obbligo assicurativo per un importo complessivo di un miliardo di euro, 1.100 milioni di euro per l’anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall’anno 2016. Per le imprese artigiane per l’anno 2013 la riduzione passa al 7,08%, dal 6,95% dell’anno 2012.
Da un lato lo slittamento della scadenza consentirà alle imprese, comprese quelle delle costruzioni, di beneficiare pienamente della riduzione del costo del lavoro nel corso del 2014, che, come è noto, è particolarmente elevato in edilizia. Dall’altro canto la proroga migliorerà le condizioni di liquidità delle imprese stesse.
La misura percentuale della riduzione e i soggetti beneficiari saranno individuati con apposito decreto del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze, su proposta dell’Inail, che sta provvedendo all’elaborazione degli andamenti infortunistici di ciascuna azienda ai fini dell’adozione del decreto. La possibilità di usufruire dello sconto Inail è infatti subordinata all’assenza di infortuni nel biennio 2011/2012 nel rispetto delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per la rapida applicazione della riduzione, in attesa del decreto e per consentire i necessari adeguamenti dei software gestionali, i ministri dell’Economia e del Lavoro hanno dunque preannunciato il differimento della data di scadenza dell’autoliquidazione al 16 maggio 2014. Sono posticipati alla stessa data anche i pagamenti dei premi speciali non soggetti all’autoliquidazione, con date di scadenza antecedenti al prossimo 16 maggio. L’onere del differimento è interamente a carico dello Stato.
Resta ferma, invece, confermata per l’anno 2013 la riduzione contributiva a favore delle imprese edili nella misura dell’11,50 per cento (introdotta dall’articolo 29 del decreto legge n. 244 del 23 giugno 1995, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e smi).