- 14 Maggio 2014
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Con l’approvazione di oggi in Aula alla Camera, dopo il voto sulla fiducia posta ieri dal Governo, il Ddl di conversione del decreto Lavoro (Dl n. 34/2014) cosiddetto “Job Act” diventa definitivo. Si attende ora la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. La novità più importante per il mondo delle costruzioni riguarda il nuovo documento unico di regolarità contributiva (DURC), “superando l’attuale sistema che impone ripetuti adempimenti burocratici alle imprese”.
L’articolo 4 del provvedimento introduce disposizioni volte alla “smaterializzazione” del DURC,attraverso una semplificazione dell’attuale sistema di adempimenti richiesti alle imprese per la sua acquisizione. In particolare, al comma 1 si prevede che la verifica della regolarità contributiva nei confronti dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili per le imprese operanti nel settore dell’edilizia, avvenga, da parte di chiunque vi abbia interesse, in tempo reale e con modalità esclusivamente telematiche, attraverso un’interrogazione negli archivi dei citati enti che ha una validità di 120 giorni a decorrere dalla data di acquisizione e sostituisce ad ogni effetto il DURC.
La puntuale definizione della nuova disciplina della materia è rimessa dal comma 2 a un decreto interministeriale, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto-legge. Rispetto a quanto avviene fino ad ora, la verifica riguarda i pagamenti scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata (a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive), allungandone di fatto la validità. L’accertamento ha luogo tramite un’unica interrogazione indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, negli archivi dell’INPS, dell’INAIL e delle Casse edili che operano in cooperazione, integrazione e riconoscimento reciproco.
Infine il comma 5, dispone che l’obbligo per la stazione appaltante di trattenere l’importo dovuto dal certificato di pagamento, nel caso in cui il DURC registri un’inadempienza, valga anche per le amministrazioni pubbliche con riferimento alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere (compresi quelli comunitari).