- 12 Giugno 2014
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Ricordiamo che a seguito della riapertura dei termini disposta dalla Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147/2013, art. 1, comma 490), con il Messaggio n. 4832 del 21 maggio 2014, l’INPS fornisce le istruzioni per la presentazione delle domande, e per la relativa concessione, degli indennizzi per la cessazione dell’attività commerciale di cui al D.Lgs. n. 207/1996.
L’indennizzo, pari al minimo di pensione Inps (501,38 euro nel 2014), è riammesso per un periodo di cinque anni a favore dei piccoli esercenti che riconsegnano la licenza.
L’indennizzo spetta ai soggetti che nel periodo 1° gennaio 2012 – 31 dicembre 2016 risultino in possesso dei seguenti requisiti:
- 62 anni di età, se uomini; 57 anni di età, se donne;
- iscrizione, al momento della cessazione dell’attività, da almeno cinque anni, in qualità di titolari o di coadiutori, nella gestione commercianti Inps.
Per poter ottenere l’indennità l’interessato deve:
- cessare definitivamente l’attività;
- riconsegnare al comune l’autorizzazione per l’esercizio dell’attività commerciale al minuto, ovvero quella per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande ovvero entrambe nel caso di attività abbinata;
- effettuare la cancellazione dal:
– registro delle imprese presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
– registro degli esercenti il commercio presso la camera di commercio, per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
– dal ruolo provinciale istituito presso la camera di commercio, per gli agenti e rappresentanti di commercio.
Ai soggetti idonei spetta un assegno mensile, sino alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, pari all’importo del trattamento minimo di pensione (come detto, 501,38 euro nel 2014)
Per ottenere l’indennizzo occorre presentare apposita domanda. Sul sito Inail è stato pubblicato apposito modello per la presentazione delle istanze.