- 17 Giugno 2014
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- Categories: News, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Anche i lavoratori dotati di esperienza pluriennale nella mansione sono soggetti all’attività di informazione e formazione che il datore di lavoro è tenuto a fornire nelle forme e con i contenuti previsti dalla legge.
Questo l’orientamento della sentenza della Corte di Cassazione n. 21242 del 26 maggio 2014, emessa in risposta al ricorso di un datore di lavoro condannato dal giudice ordinario per omissione dell’obbligo di formazione, circostanza alla quale si doveva far risalire la responsabilità dei danni subiti da un dipendente in un infortunio sul lavoro, al quale, appunto, non era stata erogata alcuna formazione specifica.
Il datore di lavoro si era giustificato ritenendo che, per garantire la tutela contro i rischi, il lavoratore:
- era stato munito di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti per il rischio specifico (stava lavorando su un apparecchio tritacarne);
- possedeva un’esperienza pluriennale con i macchinari abitualmente utilizzati sul lavoro.
La Cassazione ha ribadito la condanna del ricorrente per la ragione che “l’attività di formazione del lavoratore…. non è esclusa dal personale bagaglio di conoscenze del lavoratore, formatosi per effetto di una lunga esperienza operativa, o per il travaso di conoscenze che comunemente si realizza nella collaborazione tra lavoratori, anche posti in relazione gerarchica tra di loro”. E ha aggiunto che “esperienze e prassi di lavoro non si identificano e tanto meno valgono a surrogare le attività di informazione e di formazione legislativamente previste, le quali vanno compiute nella cornice formalizzata prevista dalla legge”.
A escludere la responsabilità del datore di lavoro per il danno subito dal dipendente, non è servita la dichiarazione del lavoratore infortunato che aveva indicato una personale, pluriennale esperienza proprio con l’attrezzatura usata nella circostanza dell’infortunio.
Peraltro, già nel giudizio di condanna, la Corte di Appello aveva tenuto conto dell’affermazione dell’ispettrice dell’Asl, sentita come teste, secondo la quale “ a seguito delle indagini esperite in azienda, si accertò che nessuna attività di formazione era stata effettuata in favore dell’interessato, che non era stato informato delle caratteristiche dell’attrezzatura usata né sul funzionamento dei dispositivi di protezione”.
FONTE: quotidianosicurezza.it