- 25 Giugno 2014
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L’Inail, con Circolare N. 24 del 5 maggio 2014, chiarisce che i datori di lavoro che non hanno ancora usufruito delle agevolazioni contributive sulle nuove assunzioni di donne disoccupate negli anni 2009-2012 (o che hanno utilizzato il beneficio in misura superiore al dovuto) hanno tempo fino al 30 giugno per regolarizzare la propria posizione con l’Istituto.
I benefici contributivi riguardano i contratti di inserimento lavorativo per donne di qualsiasi età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, residenti in aree geografiche a bassa occupazione (articolo 54, comma 1, lettera e, dlgs 276/2003 modificato dalla legge 183/2011), ossia con tasso di occupazione femminile di almeno di 20 punti percentuali inferiore a quello maschile o di disoccupazione superiore di 10 punti percentuali. A decorrere dal 14 maggio 2011, la fruizione di queste agevolazioni contributive è consentita solo a condizione che siano soddisfatti i nuovi requisiti.
In particolare, il requisito della disoccupazione – prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (definizione, questa, precisata nel 2013) – implica il non aver prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi oppure a un’attività in forma autonoma o parasubordinata con reddito superiore al minimo escluso da imposizione (4.800 euro per il lavoro autonomo, 8.000 euro per i parasubordinati). Non è necessaria l’iscrizione a un centro per l’impiego.