Valutazione dei rischi, le procedure standardizzate

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Tutte le aziende che occupano fino a 10 lavoratori sono obbligate a redigere la valutazione dei rischi ed elaborare il relativo documento, Dvr, secondo le Procedure standardizzate*, approvate con il Decreto interministeriale del 30 novembre 2012.

Il decreto:

  • ha avuto lo scopo di “indicare il modello di riferimento sulla base del quale effettuare la valutazione dei rischi e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”;
  • tiene conto dei principi, che sull’argomento, sono espressi dal TU 81/08: a) obbligatorietà dell’eliminazione/riduzione dei rischi; b) valutazione di tutti i rischi; c) adozione di misure aziendali di protezione collettiva piuttosto che di protezione individuale; d) attivazione della sorveglianza sanitaria; e) effettuazione della informazione/formazione/addestramento dei lavoratori.

Ancora il decreto, ha fatto proprio il documento approvato in proposito dalla Commissione consultiva permanente del 16 maggio 2012 e lo Schema di decreto approvato dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 ottobre 2012.

È entrato in vigore il 7 febbraio 2013 (sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla GU) ed è previsto che entro il 7 febbraio 2015 (24 mesi dalla pubblicazione sulla GU), la Commissione consultiva permanente rielabori le procedure standardizzate “anche previa individuazione dei settori a basso rischio infortunistico”.**

Le procedure standardizzate non possono essere utilizzate da:

  • aziende che occupano più di 50 lavoratori;
  • aziende che occupano fino a 50 lavoratori e le cui attività riguardano: a) attività a rischio rilevante (DLgs. 334/1999); b) attività di centrali termoelettriche; c) attività di impianti ed installazioni nucleari;  d) attività di fabbricazione e deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) attività in cui i lavoratori sono esposti a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto.

Sono queste le fasi della valutazione aziendale dei rischi previste: descrizione dell’azienda, del ciclo lavorativo e delle mansioni; identificazione dei pericoli presenti in azienda; valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza.

* Art.29, c. 5, del TU 81/08 “ … i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi … sulla base delle procedure standardizzate (art. 6, c.8, lett. f). Fino alla scadenza del terzo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale … e, comunque, non oltre il 30 giugno 2013, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi.
** Va ricordato che nella fase di prima applicazione del Decreto, con la modifica dell’art. 29 del TU 81/08 operata dalla Legge di stabilità (L.228/2012), si era previsto che i datori di lavoro che occupassero fino a 10 lavoratori, potessero autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi fino… e non oltre il 30 giugno 2013. Il Ministero del lavoro, con nota n. 32/2583 del 31 gennaio 2013 aveva precisato come il termine ultimo di validità della autocertificazione dei rischi fosse il 31 maggio 2013.