- 22 Luglio 2014
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Il decreto 2 luglio 2014 del ministero dell’Economia, pubblicato in Gazzetta ufficiale, disciplina il regime di tassazione per quelle aziende che spostano la propria residenza fiscale dall’Italia ad un altro Paese dell’Unione europea (o in Stati che aderiscono all’accordo sullo Spazio economico europeo, con i quali l’Italia ha stipulato un accordo di reciproca assistenza sulla riscossione dei debiti tributari).
Il provvedimento specifica, anzitutto, che chi trasloca potrà scegliere le sospensione o la rateizzazione delle imposte sui redditi relative alla plusvalenza latente “unitariamente determinata, in base al valore normale dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale, che non siano confluiti in una stabile organizzazione situata nel territorio dello Stato”. Tali imposte sui redditi, inoltre, sono determinate alla fine dell’ultimo periodo d’imposta di residenza in Italia, mentre le imposte sui redditi oggetto di rateizzazione vanno versate in sei rate annuali (e non più dieci) di uguale importo.
Le imposte sui redditi oggetto di sospensione, invece, vanno versate nei termini seguenti: per i beni e i diritti ammortizzabili, con riferimento all’esercizio di maturazione delle quote residue di ammortamento; per gli strumenti finanziari, anche derivati; nell’esercizio in cui i beni si considerano realizzati ai sensi delle disposizioni del Tuir.
I benefici della sospensione o della rateizzazione vengono meno, tra gli altri, nei casi di fusioni, scissioni, apertura di procedure di insolvenza, liquidazione o estinzione, cessione delle quote da parte dei soci.