- 31 Luglio 2014
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La nomina di un coordinatore per l’esecuzione dei lavori non può esonerare da responsabilità il committente o il responsabile dei lavori.
Il D.Lgs. n. 494/1996, art. 6, comma 2, come sostituito dal d.lgs. 528/1999, art. 6,
costituisce il committente quale garante dell’effettività dell’opera di coordinamento posta in capo ai coordinatori per la progettazione e per la esecuzione.
E’ previsto infatti che “la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 4, comma 1, e art. 5, comma 1, lett. a)”.
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, sezione quarta penale, con la sentenza n. 29276 depositata il 4 luglio scorso.
Nella vicenda oggetto del pronunciamento, i legali rappresentanti della società proprietaria del cantiere edile e committente dei lavori, della società appaltatrice dei lavori edili, della società subappaltatrice e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, erano stati condannati per omicidio colposo per aver cagionato la morte di un operaio in conseguenza di un sinistro verificatosi nel corso delle operazioni per la posa in opera di una trave alla base di un costruendo solaio, a causa di un’errata esecuzione della manovra di spostamento della trave, tramite una gru, dal cassone di un autocarro.
Responsabilità e obblighi del committente
Per quanto riguarda la posizione di garanzia del committente, la suprema Corte ricorda che con il d.lgs. 626/1994, di attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili, la figura del committente trova esplicito riconoscimento e definizione (“il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata”: art. 2, comma 1, lett. b) e ne vengono esplicitati gli obblighi (art. 3).
Normalmente la figura di vertice della sicurezza è costituita dal datore di lavoro che, come è noto, è individuato non solo nel titolare del rapporto di lavoro, ma anche nel soggetto che ha la responsabilità dell’impresa, ed è quindi chiamato a compiere le più importanti scelte di carattere economico, gestionale ed organizzativo e ne porta le connesse responsabilità. E’ quindi razionale che, nel diverso contesto dell’attività cantieristica, emerga anche la figura del committente, che è il soggetto che normalmente concepisce, programma, progetta, finanzia l’opera. Tale ruolo giustifica l’attribuzione di una sfera di responsabilità per ciò che riguarda la sicurezza e la conseguente assegnazione del ruolo di garante. La legge, infatti, gli attribuisce alcuni obblighi sia nella fase progettuale che in quella esecutiva, destinati ad interagire e ad integrarsi con quelli di altre figure di garanti legali. Il committente infatti (in mancanza del responsabile dei lavori), nella fase di progettazione esecutiva dell’opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell’esecuzione del progetto e nell’organizzazione delle operazioni di cantiere, è tenuto tra l’altro a:
– attenersi ai principi e alle misure generali di tutela di cui al D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 3;
– determinare la durata dei lavori o delle fasi di lavoro che si devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, al fine di permettere la pianificazione dell’esecuzione in condizioni di sicurezza (art. 3, comma 1);
– valutare i documenti di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) e b) (ossia, il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’art. 12 e il piano generale di sicurezza di cui all’art. 13 (la cui redazione grava sul coordinatore per la progettazione), nonché il fascicolo contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato 2 al documento U.E. 260/5/93) (art. 3, comma 2);
– comunicare alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore per la progettazione e quello del coordinatore per l’esecuzione dei lavori (art. 3, comma 6);
– verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare (comma 8).
Inoltre, il D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, comma 2, come sostituito dal d.lgs. 528/1999, art. 6, costituisce chiaramente il committente quale garante dell’effettività dell’opera di coordinamento posta in capo ai coordinatori per la progettazione e per la esecuzione. E’ previsto infatti che “la designazione del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione, non esonera il committente o il responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell’adempimento degli obblighi di cui all’art. 4, comma 1, e art. 5, comma 1, lett. a)”.
In forza di tale norma, la nomina di un coordinatore per l’esecuzione dei lavori non può esonerare da responsabilità il committente (o il responsabile dei lavori), né per ciò che riguarda la redazione del piano di sicurezza e del fascicolo per la protezione dai rischi cui si è già fatto cenno, né per ciò che attiene alla vigilanza sul coordinatore, in ordine allo svolgimento dell’attività di coordinamento e controllo circa l’osservanza delle disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.
Senza dubbio, osserva la Cassazione, una tale congerie di doveri imposti a carico del committente dalle norme menzionate (ora trasposte in termini coincidenti nel Testo unico per la sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81), tanto più in quanto nel caso di specie non schermati dalla nomina di un responsabile dei lavori, configura a carico dello stesso una posizione di garanzia rilevante ai fini della imputazione oggettiva, secondo lo schema della causalità omissiva, del tragico evento de quo.
In particolare, non si può negare che l’obbligo gravante sul committente di vigilanza sulle attività di coordinamento e controllo spettanti al coordinatore per l’esecuzione dei lavori sia rimasto gravemente inadempiuto. La suprema Corte rimarca infatti che, in virtù della citata previsione di cui al D.Lgs. n. 494 del 1996, art. 6, comma 2, al committente (o in sua vece al responsabile dei lavori) non è attribuito dalla legge il compito di verifiche meramente formali, ma una posizione di garanzia particolarmente ampia, comprendente l’esecuzione di controlli sostanziali ed incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione, della sicurezza del luogo di lavoro e della tutela della salute del lavoratore, accertando, inoltre, che i coordinatori adempiano agli obblighi sugli stessi incombenti in detta materia.
Responsabilità e compiti del datore di lavoro
Quanto al datore di lavoro, il suo compito non si esaurisce nella formale predisposizione della piano di sicurezza, nella consegna ai lavoratori dei mezzi di prevenzione e nell’attuazione statica delle misure necessarie, essendo lo stesso tenuto ad accertarsi che le disposizioni impartite vengano nei fatti eseguite e ad intervenire per prevenire il verificarsi di incidenti (v. Cass. civ., Sez. lavoro, 09-03-1992, n. 2835), attivandosi per far cessare eventuali manomissioni o modalità d’uso pericolose da parte dei dipendenti, quali la rimozione delle cautele antinfortunistiche (Cass. civ. Sez. lavoro, 27-05-1986, n. 3576) o il mancato impiego degli strumenti prevenzionali messi a disposizione (Sez. 4, n. 6486 del 03/03/1995 – dep. 03/06/1995, Grassi, Rv. 201706).
In tema di sicurezza antinfortunistica, il compito del datore di lavoro, o del dirigente cui spetta la sicurezza del lavoro, è molteplice e articolato, e va dalla istruzione dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e dalla necessità di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione di queste misure e, quindi, ove le stesse consistano in particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi strumenti, a portata di mano del lavoratore e, soprattutto, al controllo continuo, pressante, per imporre che i lavoratori rispettino quelle norme, si adeguino alla misure in esse previste e sfuggano alla superficiale tentazione di trascurarle. Il responsabile della sicurezza, sia egli o meno l’imprenditore, deve dunque avere la cultura e la forma mentis del garante del bene costituzionalmente rilevante costituito dalla integrità del lavoratore ed ha perciò il preciso dovere non di limitarsi a assolvere formalmente il compito di informare i lavoratori sulle norme antinfortunistiche previste, ma deve attivarsi e controllare sino alla pedanteria, che tali norme siano assimilate dai lavoratori nella ordinaria prassi di lavoro.
Il datore di lavoro, quindi, non può limitarsi a fare affidamento sul diretto, autonomo, rispetto da parte del lavoratore delle norme precauzionali, essendo invece suo compito non solo apprestare tutti gli accorgimenti idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ma anche di adoperarsi perché la concreta esecuzione del lavoro avvenga nell’osservanza di tutte le misure sicurezza.
Delega di funzioni e preposto
Infine, la Cassazione rammenta che la delega di funzioni – ovvero anche la presenza in cantiere di un preposto (come tale formalmente incaricato o anche solo in via di fatto identificabile) – non escludono l’obbligo di vigilanza del datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato (o del preposto) delle funzioni trasferite. È vero che l’obbligo di vigilanza del delegante è distinto da quello del delegato – al quale vengono trasferite le competenze afferenti alla gestione del rischio lavorativo – e non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni, con la conseguenza che, in presenza di una siffatta delega, detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta conformazione delle singole lavorazioni – che la legge affida al garante – concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da parte del delegato (v. Sez. 4, n. 10702 del 01/02/2012 – dep. 19/03/2012, Mangone, Rv. 252675; cfr. anche, con riferimento alla figura del preposto, ex aliis Sez. 4, n. 20595 del 12/04/2005 – dep. 01/06/2005, Castellani ed altro, Rv. 231370); tuttavia nella fattispecie, alla stregua di quanto evidenziato nella sentenza di primo grado – circa l’emergenza, almeno da un paio di settimane prima dell’incidente, di evidenti e gravi inosservanze delle prescrizioni di sicurezza e, in particolare, di un serio problema relativo alle modalità di messa in opera delle lastre – tale concorrente obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro sarebbe comunque venuto nella specie in rilievo, analogamente a quanto si è detto per gli obblighi di super-controllo gravanti sul committente.