- 1 Settembre 2014
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Confermata anche per quest’anno dall’INPS la riduzione contributiva dell’11,50% per le imprese operanti nel settore dell’edilizia. A partire dal prossimo 1° settembre potranno essere inoltrate le istanze per accedere allo sgravio che resta invariato rispetto al 2013. Con il messaggio n. 6534 dell’11 agosto scorso l’INPS ha infatti comunicato che, non essendo stato adottato entro il 31 luglio un decreto ministeriale per rideterminare la misura del beneficio in vigore nell’anno precedente, le imprese edili potranno applicare anche per il 2014 la riduzione contributiva prevista dall’art. 29, comma 2, della L. 341/1995, dell’11,50%.
Nel messaggio si evidenzia che hanno diritto all’agevolazione contributiva i datori di lavoro classificati nel settore artigianato con i codici statistici contributivi 41301 (Costruzione immobili per abitazione ed altri usi), 41302 (Costruzione, manutenzione e riparazione strade), 41303 (Costruzione di opere specializzate), 41304 (Attività di finitura dell’edilizia) e 41305 (Attività ausiliarie delle costruzioni), nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 (Costruzione di edifici residenziali e non residenziali) a 439100 (Realizzazione di coperture); si precisa inoltre che non costituiscono attività edili in senso stretto – e pertanto sono escluse dalla riduzione contributiva in oggetto – le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici ed altri lavori simili, attualmente contraddistinte dai codici Ateco 2007 da 432100 (Installazione di impianti elettrici) a 432909 (altri lavori di costruzione e installazione nca) e dai codici statistici contributivi 11306, 11307 e 11308 (lavori di impianto tecnico in genere), 41306, 41307 e 41308 (lavori di impianto tecnico in genere), sempre accompagnati dai codici di autorizzazione 3N e 3P.
Le richieste finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2014 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’INPS, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.
Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettueranno alcuni controlli formali e attribuiranno un esito positivo o negativo alla comunicazione. Le posizioni contributive ammesse allo sgravio saranno contraddistinte dal codice di autorizzazione “7N”; a prescindere dalla data di inoltro dell’istanza, il codice di autorizzazione “7N” avrà validità da agosto a dicembre 2014.