- 10 Settembre 2014
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I contribuenti che non hanno versato le imposte entro il 20 agosto 2014, dovevano provvedervi entro il 04 settembre 2014 se volevano usufruire del ravvedimento “sprint”. Se si paga entro il 14° giorno dalla scadenza, infatti, basta versare la mini-sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo (arrivando al 2,80%) più gli interessi legali pari all’1%, maturati fino al giorno del pagamento. In questo caso la sanzione del 30% si riduce allo 0,2% per ogni giorno di ritardo, arrivando al 2,80% per 14 giorni di ritardo. Trascorsi i 14 giorni, il contribuente può usufruire del ravvedimento “breve” (entro il 19 settembre 2014) che applicherà la sanzione del 3,00% e gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Se il pagamento verrà effettuato dal trentesimo giorno (quindi dal 20/09/2014) ma comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in corso, si dovrà pagare l’importo dei tributi a cui si dovrà applicare la sanzione del 3,75% e gli interessi pari al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Chi si ravvede, deve versare con lo stesso modello F24 le somme dovute, più le sanzioni e gli interessi per i giorni dal 21 agosto fino al giorno di pagamento compreso.
FONTE: fiscal-focus