- 17 Settembre 2014
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- Categories: News, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
In caso di violazione in materia di sicurezza, sia il committente che l’appaltatore devono ritenersi corresponsabili
Premessa – Il committente deve ritenersi corresponsabile con l’appaltatore per la violazione delle norme antinfortunistiche. Inoltre, la verifica delle capacità tecniche professionali dell’impresa appaltatrice non può essere limitata alle competenze tecniche, ma si deve estendere anche all’osservanza delle norme antinfortunistiche. A stabilirlo è la Corte di cassazione con la sentenza n. 36268/2014.
La vicenda – Il caso, in particolare, trae origine dalla condanna di un appaltatore e dal responsabile delegato alla sicurezza della ditta committente, che aveva affidato l’appalto a una società estera, per aver cagionato al dipendente del primo lesioni personali gravi per imperizia, imprudenza e inosservanza delle norme di prevenzione infortuni da parte dell’azienda appaltatrice. Il responsabile dell’impresa committente ha fatto ricorso, ritenendo che i Giudici avrebbero erroneamente attribuito la responsabilità nei sui confronti ritenendo che i requisiti di idoneità tecnico-professionale dell’impresa appaltatrice, prevista dal D.L.gs. n. 626/1994, riguardino anche la sicurezza, interpretando in tal senso una norma la quale difetta della necessaria tassatività che deve caratterizzare il precetto penale con riferimento alle norme integrative.
La sentenza – I Giudici della Suprema Corte respingono il ricorso del responsabile dell’impresa committente. Secondo questi ultimi, infatti, gli art. 7 e 26 del D.Lgs. n. 81/2008 individuano due distinti obblighi del datore di lavoro che si avvale di un’impresa appaltatrice per lavori all’interno dell’azienda, ossia: un obbligo di verifica dell’idoneità tecnico professionale in relazione al lavoro da fare, dal quale si desume una posizione di garanzia del datore nella scelta dell’impresa e un obbligo di informazione sui rischi specifici che questa incontrerà nell’ambiente di lavoro. Quindi, l’obiettivo della norma è quello di garantire la sicurezza del lavoro nella particolare situazione in cui determinate attività vengono affidate in appalto e si svolgano nei locali dell’impresa committente. Ne deriva che la scelta dell’impresa appaltatrice trova la sua ragion d’essere nella finalità di evitare che attraverso la stipula di un contratto di appalto, vengano affidate all’appaltatore lavorazioni o mansioni che il singolo lavoratore, con incremento del rischio per la sua sicurezza. Ciò detto, i Giudici concludono che la norma su richiamata ha la funzione di individuare l’ipotesi in cui il committente si debba ritenere corresponsabile con l’appaltatore per la violazione delle norme antinfortunistiche.