- 17 Ottobre 2014
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- Categoria: News
Sono due le notizie che introducono rilevanti novità per le startup innovative: la prima riguarda il Roadshow promosso da Unioncamere-Mise per diffondere l’informazione sulle opportunità contenute nella normativa a sostegno di questa categoria d’azienda.
La seconda si riferisce alla Risoluzione 87/E dell’Agenzia delle Entrate, che risponde a un interpello sulla corretta interpretazione del Decreto Sviluppo Bis (articolo 25, comma 2, Dl 179/2012) circa il requisito della forza lavoro altamente qualificata nelle startup innovative.
ROADSHOW UNIONCAMERE-MISE
A fine 2012 il “Decreto Crescita 2.0” ha introdotto una vasta gamma di misure per sostenere le nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico, potenziale motore di competitività e rilancio per il nostro tessuto imprenditoriale. A distanza di due anni, il complesso normativo costituito da agevolazioni fiscali, alleggerimenti burocratici, semplificazioni in materia di gestione societaria e dei rapporti di lavoro, strumenti ad hoc per l’accesso al credito e favorire gli investimenti è stato portato a completa attuazione e sta producendo numeri incoraggianti: i dati più aggiornati della sezione speciale del Registro delle imprese evidenziano oltre 2.700 startup innovative iscritte, che considerando un incremento medio settimanale di circa 30 unità, dovrebbero superare quota 3 mila entro la fine dell’anno.
Individuando nelle startup innovative un’opportunità per lo sviluppo economico dei territori, Unioncamere, in collaborazione con il Ministero dello sviluppo economico, organizza per fine anno un ricco calendario di seminari in diverse città italiane per avvicinare e informare studenti, ricercatori, imprenditori, professionisti e consulenti aziendali sul mondo delle startup innovative e sulla policy nazionale di sostegno.
L’iniziativa rappresenta un’occasione imperdibile per chi desideri conoscere i servizi offerti dal Sistema camerale e da tutti gli altri stakeholder – Regioni, Università, Centri di ricerca, incubatori d’impresa, Poli scientifici e tecnologici – coinvolti nella promozione degli ecosistemi locali dell’imprenditoria innovativa.
Al momento non sono previste tappe in Abruzzo, ma ecco, di seguito, il calendario dei seminari sul territorio nazionale:
- 14 novembre, Treviso
- 21 novembre, Torino
- 24 novembre, Trento
- 25 novembre, Campobasso
- 27 novembre, Genova
- 2 dicembre, Salerno
- 4 dicembre, Bari
La partecipazione agli incontri è gratuita. I programmi dei seminari e le modalità di iscrizione saranno resi disponibili tramite i siti web delle Camere di Commercio interessate.
REQUISITO FORZA LAVORO
Il requisito della forza lavoro altamente qualificata pari ad almeno 2/3, necessario per essere definite Start-up Innovative, si intende per numero di lavoratori e non è legato alla retribuzione, come precisa la Risoluzione 87/E dell’Agenzia.
Tra i requisiti della Start-up Innovativa e dell’incubatore certificato c’è infatti quello previsto dalla lettera h, n.2, comma 2:
L’impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un’università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all’estero, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.
Il chiarimento riguarda la possibilità di includere nel novero: amministratori-soci anche non retribuiti, consulenze esterne di Partite IVA, stagisti e ogni categoria percipiente un reddito assimilato a quello di lavoro dipendente: secondo le Entrate, nel calcolo si possono comprendere anche gli amministratori-soci, ma solo se retribuiti come impiegati o collaboratori e gli stagisti se remunerati. Non si possono annoverare invece i consulenti a Partita IVA.
Altro chiarimento richiesto: ai fini della verifica della percentuale di un terzo o di due terzi, si deve effettuare un calcolo per unità di personale o in base alla remunerazione? A quest’ultimo interrogativo, l’Agenzia risponde che va effettuato un calcolo per teste e non in base alla remunerazione.
Per quanto riguarda gli amministratori soci, l’impiego di personale qualificato può avvenire “a qualunque titolo”, quindi nel novero rientra anche la figura del socio-amministratore. Però, osserva il Fisco, la locuzione “collaboratore a qualsiasi titolo” non può scindersi da quella di “impiego”. Quindi il socio-amministratore può essere calcolato se è un socio lavoratore, o comunque il suo lavoro è retribuito.
Se invece il socio ha l’amministrazione della società, ma non è in essa impiegato, non può essere conteggiato ai fini del rispetto del requisito dei due terzi. Conformemente a questa interpretazione, anche gli stagisti possono essere inclusi se percepiscono una remunerazione, mentre i consulenti esterni a partita Iva no, perché non sono né dipendenti né collaboratori.