- 4 Novembre 2014
- Posted by: admin
- Categoria: News
Lo ha stabilito la corte di Cassazione con la sentenza 22154 dello scorso 20 ottobre
Un lavoratore che subisce un infortunio mentre si sta recando sul posto di lavoro con un mezzo proprio non ha diritto ad alcuna rendita né all’inabilità temporanea nel caso in cui il tragitto sia effettuabile a piedi o con i mezzi pubblici.
In sostanza, l’auto, il motorino o altri mezzi vanno usati esclusivamente in caso di assoluta necessità, laddove non sia possibile farne a meno; è quanto ha stabilito la corte di Cassazione con la sentenza 22154 dello scorso 20 ottobre, accogliendo il ricorso dell’Inail contro la richiesta di un lavoratore coinvolto in un incidente stradale che chiedeva sia la rendita sia l’indennità.
Secondo i giudici, l’utilizzo dell’automobile, considerando anche la media età lavorativa, l’assenza di particolari problemi fisici e la distanza tra l’abitazione e il posto di lavoro, non era affatto giustificato. Anzi, il tragitto, secondo la Cassazione, essendo inferiore al chilometro, poteva essere percorso “comodamente” a piedi. “Per traslare il costo di eventuali incidenti stradali sull’intervento solidaristico a carico della collettività era necessario che tale uso fosse assistito da un vincolo di necessità”.