- 17 Dicembre 2014
- Posted by: admin
- Categories: News, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
I lavoratori che utilizzano attrezzature con formazione pregressa, ovvero effettuata prima del 12 marzo 2013 (entrata in vigore del relativo Accordo Stato Regioni sull’utilizzo delle attrezzature), hanno l’obbligo di frequentare il primo corso di aggiornamento della durata minima di 4 ore entro il 12 marzo.
L’Accordo Stato – Regioni del 22/02/2012, entrato in vigore il 12/03/2013, individua le attrezzature di lavoro per il cui utilizzo è richiesta una specifica abilitazione da parte degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di questa abilitazione. L’accordo definisce i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione da erogare. Le attrezzature cui l’accordo fa riferimento sono: piattaforme di lavoro mobili elevabili, gru a torre, gru mobili, gru per autocarro, carrelli elevatori con conducente a bordo, trattori agricoli o forestali (solo per il settore agricolo l’entrata in vigore è prorogata al 22/03/2015), macchine movimento terra e pompe per calcestruzzo. Gli operatori che hanno frequentato un corso di abilitazione all’utilizzo di una o più attrezzature di lavoro prima dell’entrata in vigore dell’Accordo Stato – Regioni, ovvero prima del 12 marzo 2013, anche se di durata inferiore a quella prevista dalla nuova normativa, hanno l’obbligo di frequentare un corso di aggiornamento di 4 ore entro e non oltre il 12 marzo 2015.
Il lavoratore che non parteciperà al corso di aggiornamento in tempo utile, si vedrà invalidare tutta la sua formazione pregressa e sarà costretto a ripeterla nella durata, modalità e contenuti previsti ai sensi delle normative vigenti.