- 9 Gennaio 2015
- Posted by: admin
- Categoria: News
Dal 2016 viene meno l’obbligo di comunicazione annuale dati IVA, assorbita dalla dichiarazione IVA anticipata a febbraio: ecco cosa prevede la Legge di Stabilità 2015.
La Legge di Stabilità 2015, tra le semplificazioni degli adempimenti introdotte, ha eliminato a partire dal 2016 (anno d’imposta 2015) l’obbligo di presentazione della comunicazione dati IVA, finora prevista annualmente in via telematica (Legge n. 190/2014, art. 1, comma 641). Tale comunicazione, solitamente prevista entro il mese di febbraio (art. 8-bis, D.P.R. n. 322/1998), è stata istituita per ottemperare agli obblighi comunitari, ovvero al calcolo delle “risorse proprie” che ciascuno Stato Membro deve versare al bilancio della UE. Dal 2015 quindi a riepilogare tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate dai soggetti passivi a partire dall’anno 2015 sarà la dichiarazione IVA.
La Legge di Stabilità 2015 è intervenuta sulla disciplina dettata dal D.P.R. n. 322/1998, modificando gli articoli 3, 4, 8 e 8-bis e eliminando l’obbligo di presentazione della dichiarazione unificata annuale per i contribuenti, con periodo di imposta coincidente con l’anno solare, obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione annuale ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Più in particolare l’esenzione dalla comunicazione dati IVA vale per:
- contribuenti che presentano la dichiarazione entro febbraio (art. 8-bis, comma 2, D.P.R. n. 322/1998, introdotto dall’art. 10 del D.L. n. 78/2009);
- persone fisiche (imprenditori e liberi professionisti) che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume di affari complessivo di tutte le attività esercitate non superiore ad 25mila euro;
- soggetti che operano in Regime dei Minimi.
Riassumendo, dal 2016 la dichiarazione IVA annuale dovrà essere presentato in forma autonoma entro il mese di febbraio, mentre viene meno l’obbligo di presentare, entro lo stesso mese, la comunicazione dati IVA:
- la comunicazione dati IVA diventa senza obbligo;
- la dichiarazione IVA unificata diventa senza obbligo;
- la dichiarazione annuale IVA deve essere presentata autonomamente entro il 28 febbraio dell’anno successivo al periodo di imposta preso in considerazione.