- 15 Gennaio 2015
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Per ogni nuova assunzione con contratto a tempo indeterminato effettuata dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, i datori di lavoro privati saranno esonerati, per un periodo massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua per ciascun lavoratore assunto, dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Il bonus, disciplinato dai commi da 118 a 124 dell’art. 1 della Legge di Stabilità 2015 (Legge n. 190/2014), non spetta:
- per le assunzioni con contratti di apprendistato e per i contratti di lavoro domestico;
- per le assunzioni relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro;
- con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio in parola sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato;
- per le assunzioni di lavoratori con i quali i datori di lavoro avevano già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della legge di Stabilità in esame (tenuto conto delle società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del c.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto).
Le disposizioni in esame (comma 121) sopprimono i benefici contributivi di cui all’art. 8, comma 9, della Legge n. 407/1990, e successive modificazioni (consistenti nella riduzione del 50% dei contributi previdenziali per tre anni), con riferimento alle assunzioni con contratto a tempo indeterminato di lavoratori disoccupati o beneficiari di Cigs da almeno 24 mesi decorrenti dal 1° gennaio 2015.
La dotazione finanziaria del bonus è pari a un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e 500 milioni per il 2018, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all’art. 5 della Legge n. 183/1987, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione.
Il bonus spetta anche ai datori di lavoro del settore agricolo, nel limite di risorse stanziate (pari a 2 milioni di euro per l’anno 2015, 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 11 milioni di euro per l’anno 2018 e 2 milioni di euro per l’anno 2019) e in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, con esclusione dei lavoratori che nell’anno 2014 sono risultati occupati a tempo indeterminato e dei lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all’anno solare 2014 (commi 119 e 120 dell’art. 1 della Legge di Stabilità).
FONTE: fiscopiu.it