- 29 Gennaio 2015
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Le sanzioni per chi retribuisce il lavoro straordinario senza indicarlo nel prospetto di paga e computarlo secondo quanto previsto dai contratti collettivi.
Il Ministero del Lavoro, in risposta ad un quesito posto dalla Direzionale regionale lavoro del Veneto (nota n. 2642 del 6 febbraio 2014), individua precise sanzioni applicabili al datore di lavoro che retribuisce il lavoro straordinario svolto dai dipendenti fuori busta paga, non computandolo nel prospetto paga.
Normativa
Le disposizioni normative riguardanti il lavoro straordinario prevedono che la computazione avvenga a parte e secondo le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro (art. 5, comma 5, d.lgs. n. 66/2003).
I datori di lavoro, inoltre, devono consegnare ai lavoratori dipendenti un prospetto di paga nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione (artt. 1 e 3 L. n. 4/1953).
Sanzioni
In caso di mancata o ritardata consegna del prospetto paga, o in caso di omissione o inesattezza delle indicazioni contenute (dati anagrafici, qualifica professionale del lavoratore, periodo a cui si riferisce la retribuzione, assegni familiari, elementi che compongono la retribuzione e le singole trattenute), il datore paga una sanzione amministrativa compresa tra 125 e 770 euro.
È anche prevista un’ammenda variabile da 25 a 154 per il datore di lavoro che conteggia lo straordinario nella retribuzione, ma senza evidenziarlo “a parte” nel prospetto paga, e/o non applicando la maggiorazione corretta.
Maggiorazioni
In questo ultimo caso, la sanzione è maggiorata da 154 a 1.032 euro se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori o l’inadempimento si è verificato nel corso dell’anno solare per più di 50 giornate lavorative.