- 3 Febbraio 2015
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Arriva un chiarimento sulle modalità per dimostrare il requisito di idoneità finanziaria per l’accesso alla professione.
Una circolare del Ministero dei Trasporti fornisce alcuni chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dalla Legge di stabilità 2015. Infatti, per le nuove imprese di trasporto è prevista la possibilità di dimostrare il requisito di idoneità finanziaria -utile ad ottenere l’accesso alla professione –mediante una polizza di assicurazione di responsabilità professionale, solamente per i primi due anni di esercizio.
Dal terzo anno, tale dimostrazione va effettuata mediante un’attestazione rilasciata dal revisore contabile o, in alternativa, tramite attestazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, secondo quanto previsto dalla legge n.190 del 23 dicembre 2014.
Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale stipulate prima della suddetta legge saranno pertanto valide fino alla loro scadenza. Successivamente le imprese dovranno presentare anch’esse il requisito di idoneità finanziaria mediante l’attestazione del revisore contabile o attestazione fideiussoria bancaria o assicurativa.
Ora, la circolare del MIT precisa che gli uffici competenti dovranno ritenere valide le polizze stipulate entro il 31 dicembre, anche se presentate successivamente e fino al 15 febbraio 2015, ferma restando la scadenza annuale di validità. Qualora tali polizze fossero invece presentate da nuove imprese, la polizza sarà valida per i due anni consentiti dalla norma.
Al fine di evitare disparità di trattamento, la circolare stabilisce anche che le imprese che hanno fatto ricorso alla polizza di responsabilità professionale per dimostrare il requisito di capacità finanziaria entro il 1° gennaio 2015, potranno ora prolungare di un anno la possibilità di ricorrere a tale polizza senza necessità di rinnovo. Però, se la polizza presenta una scadenza superiore ad un anno, la sua validità cesserà comunque alla prossima scadenza annuale.
Per dimostrare il requisito di idoneità relativo ai nuovi veicoli acquisiti, le imprese potranno utilizzare la medesima garanzia integrativa prevista dalla polizza assicurativa stipulata per dimostrare l’idoneità finanziaria.
La circolare comunica infine che in caso di mancato raggiungimento del requisito di idoneità finanziaria, è previsto il termine di sei mesi per tentare nuovamente di soddisfare il requisito di idoneità finanziaria.
CIRCOLARE DEL MIT SULLA DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI PER L’IDONEITA’ FINANZIARIA
Fonte: TN Trasportonotizie