Indennità di maternità per Professioniste: normativa e calcolo

shutterstock_147978782I chiarimenti della Corte di Cassazione in merito al calcolo dell’indennità di maternità per le libere professioniste: va considerato il momento del parto e non della presentazione della domanda.

Con la sentenza n. 3998/2015, la Corte di Cassazione ha chiarito come si determina l’indennità di maternità per le libere professioniste: va calcolata in base alla legge vigente al momento del parto e non al momento della presentazione della domanda. Si tratta dell’indennità di maternità alla quale hanno diritto le professioniste a partita IVA da parte di un Ente previdenziale di categoria, ma solo se non svolgono altra attività di lavoro dipendente, autonomo, di imprenditoria agricola o commerciale.

Normativa
Le professioniste a partita IVA iscritte a una Cassa di previdenza, per esercitare il proprio diritto devono inviare all’ente di categoria l’apposita domanda redatta ai sensi degli articoli 70 e 71 del Decreto Legislativo n. 151 del 2001 recante le disposizioni in materia di “tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”.

La legge 15 ottobre 2003, n. 289 ha successivamente modificato l’articolo 70 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le libere professioniste, introducendo un più restrittivo criterio di liquidazione basato sul solo reddito professionale percepito a fini fiscali come reddito da lavoro autonomo e riferito all’anno dell’evento e non della domanda.

Il caso
Il caso riguardava il ricorso presentato dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, e rigettato dalla Corte d’Appello di Milano in merito alla sentenza di primo grado, che aveva accolto la domanda di un’avvocatessa volta all’accertamento del diritto all’indennità di maternità liquidata secondo il previgente art. 70 del D.Lgs. n. 151/2001. La condanna riguardava il versamento della differenza rispetto alla liquidazione della Cassa, ridotta perché calcolata secondo l’art. 1, comma 3-bis, della legge n. 289/2003, oltre al pagamento di interessi e rivalutazione. Nel caso in esame il parto era avvenuto il 19 ottobre 2003, mentre la legge n. 289/2003 era entrata in vigore il 29 ottobre 2003. La presentazione della domanda era tuttavia avvenuta il 9 gennaio 2004.

La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense è poi ricorsa alla Corte di Cassazione che ha nuovamente respinto il ricorso stabilendo il criterio di determinazione dell’indennità di maternità spettante alle libere professioniste, con riferimento al reddito percepito e denunciato ai fini fiscali nel secondo anno precedente a quello della domanda, in applicazione dell’art. 70 del D.Lgs. n. 151/2001 anche dopo l’entrata in vigore della legge n. 289/2003 in quanto normativa senza efficacia retroattiva, in riferimento al fatto costitutivo del parto o addirittura dell’ancora precedente stato di gravidanza, in consonanza con la ratio della legge, di consentire alla professionista di dedicarsi con serenità alla maternità, prevedendo che a questa si colleghi uno stato di bisogno o una diminuzione del tenore di vita, rappresentando la presentazione della domanda soltanto condizione di erogabilità della prestazione.

Fonte: sentenza n. 3998/2015 della Corte di Cassazione