IVA – produzione e posa in opera di infissi: aliquota ridotta

Confartigianato-Imprese-Teramo-UPA-300x53In presenza di beni significativi prodotti dal fornitore, l’aliquota IVA ridotta si applica solo sul valore della manodopera sostenuta per la sola posa in opera degli stessi. Confermato in una risoluzione dell’Agenzia delle entrate l’orientamento già anticipato dalla Confederazione 

Sull’aliquota IVA applicabile nel caso della fornitura con posa in opera di infissi arriva un chiarimento dell’Agenzia delle entrate, in linea con quanto anticipato dalla Confederazione in occasione di specifiche videoconferenze (in particolare, 5 novembre 2013 in materia di edilizia) e risposte a vari quesiti. Numerosi i dubbi che, nel passato, erano sorti in merito alla determinazione del limite della base imponibile su cui applicare l’aliquota ridotta del 10%, in presenza di beni significativi (soprattutto, infissi) prodotti dall’artigiano ed installati.

La risoluzione n. 25/E del 6 marzo 2015 (in allegato) chiarisce definitivamente che, nell’ipotesi in cui la prestazione di servizi comporti la fornitura di “beni significativi”, questi rilevano in modo oggettivo, anche nell’ipotesi in cui i medesimi siano costruiti dall’azienda installatrice. Di conseguenza, l’aliquota ridotta del 10% è applicabile solo fino a concorrenza del valore della prestazione lavorativa considerato al netto del valore, risultante dal contratto, degli infissi stessi.

L’Agenzia, nella risoluzione n. 25/E/2015, conferma che il valore dei beni significativi deve tener conto di tutti gli oneri che concorrono alla produzione dei suddetti beni, consistenti sia nelle materie prime che nella manodopera impiegata per la produzione degli stessi.

E’ quindi esclusa l’applicazione dell’aliquota ridotta sull’intero valore della prestazione: la manodopera impiegata per produrre il bene significativo non rientra, in sostanza, nell’agevolazione che il legislatore ha voluto riconoscere con l’articolo 7 legge n. 488/99, essendo questa finalizzata ad agevolare il mero intervento di recupero (quindi, la sola posa in opera).

E’ altresì opportuno segnalare una ulteriore indicazione che emerge indirettamente dalla citata risoluzione: la fornitura, anche se con posa di opera, di infissi realizzati dal produttore costituisce (in generale) una cessione di beni (come già chiarito nella risoluzione n. 3600009 del 5/7/1976). Da ciò è confermato l’orientamento già espresso dalla scrivente Direzione in relazione al nuovo reverse charge, secondo cui i soggetti che installano gli infissi che producono non rientrano nella fattispecie di cui all’articolo 17, comma 6, lett. a-ter, del D.P.R. n. 633/72.

Risoluzione_25E__6-3-2015.pdf