- 9 Aprile 2015
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Imprese, professionisti, partite IVA che effettuano la liquidazione IVA mensile devono comunicare le operazioni rilevanti entro il 10 aprile: le altre scadenze di aprile dello Spesometro.
Conto alla rovescia per la scadenza del 10 aprile per lo Spesometro, ovvero le comunicazioni delle operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nel 2014: attenzione, riguarda solo i contribuenti IVA mensili. Per coloro che invece versano l’IVA trimestralmente, il termine per le comunicazioni relative allo Spesometro è il 20 aprile. L’invio dei dati va effettuato telematicamente, utilizzando il modello di comunicazione polivalente pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate. La normativa di riferimento per lo Spesometro è l’articolo 21 del dl 78/2010 (modificato dal Dl 16/2012).
Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate ha recentemente specificato alcuni casi di esonero, che oltre alle pubbliche amministrazioni comprendono anche commercianti al minuto e le agenzie di viaggi e turismo. Queste categorie di attività non presentano le comunicazioni per le operazioni fino a 3mila euro. Di fatto, viene prorogato per loro il vecchio sistema dello Spesometro, che escludeva appunto tutte le fatture sotto i 3mila euro, mentre ora come detto nel caso di fattura la comunicazione viene sempre effettuata, il tetto resta solo, a quota 3mila 600, per le operazioni senza fattura.
La norma prevede che si trasmetta all’Agenzia delle Entrate l’importo di tutte le operazioni effettuate per ciascun cliente e fornitore. Sono esclusi dallo Spesometro i contribuenti in Regime dei Minimi. Nel caso di commercianti al minuto e agenzie di viaggio, l’obbligo di comunicazione esiste nel caso di operazioni in contanti superiori mille euro. Ci sono poi alcune operazioni che in ogni caso prevedono un esonero, dettagliate nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’agosto 2013: importazioni, esportazioni dirette indicate all’articolo 8, comma 1, lettere a, b, del Dpr 633/1972, cessioni di beni e servizi effettuati e ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list (i paradisi fiscali), operazioni di importo pari o superiore a 3mila 600 euro effettuate nei confronti di contribuenti, non soggetti passivi IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate, operazioni segnalate all’Anagrafe tributaria ai sensi dell’articolo 7, Dpr 605/1973.
Per l’omessa o errata presentazione dello Spesometro, si applica una sanzione amministrativa compresa fra 258 e 2mila065 euro. E’ sempre possibile ricorrere al ravvedimento operoso, con il conseguente sconto sulle sanzioni. Ricordiamo infine che dopo le scadenze del 10 e 20 aprile per i contribuenti che presentano l’IVA mensilmente e trimestralmente, arriva il termine del 30 aprile per le comunicazioni relative allo Spesometro degli operatori finanziari.