Contratti di lavoro “rumeni”, interviene il Ministero: vigilanza, sanzioni e campagne informative

contratti_rumeniInviata circolare alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro.

Il Ministero del Lavoro interviene in merito alle iniziative di agenzie di somministrazione di altri Stati membri dell’Unione europea che propongono il ricorso a manodopera straniera, evidenziando i forti vantaggi, anche di natura economica, di cui potrebbero beneficiare le imprese, promuovendo, in particolare, l’utilizzo di “lavoratori interinali con contratto rumeno”, assicurando una maggiore “flessibilità” e l’assenza totale di alcuni obblighi di carattere retributivo (13a, 14a, TFR ecc.).

Una pratica molto frequente in particolare nel settore delle costruzioni, che spesso vedono vere e proprie “truppe” di lavoratori provenienti dall’Est, prestati al cantiere. I turni sono di minimo 10 ore, spesso dormono sul posto e non godono di tutele sulla salute e sicurezza sul lavoro.

La strategia di reclutamento degli imprenditori italiani è piuttosto sfacciata, vengono fatti girare i volantini che elencano i vantaggi del contratto “rumeno”. Ma il ministero è prontamente intervenuto per ristabilire  delle condizioni di giusta concorrenza tra chi rispetta le regole nazionali e chi si avvantaggia di un costo del lavoro inferiore per prestazioni rese sul territorio italiano. Non si tratta di una prerogativa solo italiana. Anche i lavoratori italiani quando si recano in Svizzera per prestare la loro opera devono essere ricompensati con tariffari locali.

Con la circolare n. 14 del 9 aprile 2015, inviata dalla Direzione Generale per l’Attività Ispettiva alle Direzioni interregionali e territoriali del lavoro, il Ministero sottolinea come “gli annunci pubblicitari in questione riportino informazioni in netto contrasto con la disciplina comunitaria e nazionale in materia di distacco transnazionale e pertanto come il ricorso a tali ‘servizi’ possa dar luogo a ripercussioni, anche di carattere sanzionatorio, in capo alle imprese utilizzatrici”.

Da qui l’invito agli uffici territoriali a “prestare la massima attenzione a tali fenomeni, sui quali – ricorda la circolare – questa Direzione si è più volte impegnata, sia attraverso l’attiva partecipazione ad iniziative che hanno coinvolto altri Stati membri dell’Unione europea (progetto Enfoster, progetto Transpo, progetto Empower ecc.), sia attraverso l’emanazione di istruzioni di carattere operativo sulla corretta applicazione della disciplina in materia (v. ad es. il Vademecum ad uso degli ispettori del lavoro e delle imprese sul distacco transnazionale)”.

TUTELE ECONOMICO-NORMATIVE. Tra gli aspetti di maggiore rilievo evidenziati dalla circolare vi è quello delle tutele economico-normative “ancora più incisive nell’ambito di un rapporto di somministrazione transnazionale di lavoro”, in particolare per quanto riguarda “il trattamento riconosciuto ai lavoratori temporanei inviati nel nostro Paese da agenzie di somministrazione stabilite in un altro Stato membro”. La normativa italiana, infatti, prevede il rispetto, da parte delle agenzie con sede in altro Stato membro, della disciplina dettata per le agenzie italiane contenuta nel D.Lgs. n. 276/2003. Più precisamente, l’art. 23 del Dlgs prevede il diritto del lavoratore interinale “a condizioni di base di lavoro e d’occupazione complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte”, insieme con l’applicazione della disciplina in materia di responsabilità solidale per l’adempimento degli obblighi retributivi e previdenziali.

AVVIARE CAMPAGNE INFORMATIVE. Ferme restando le iniziative ispettive che verranno portate avanti secondo quanto già previsto nel documento di programmazione dell’attività di vigilanza per l’anno in corso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiede quindi agli uffici territoriali di avviare specifiche campagne informative sulla corretta applicazione della normativa in materia.

Per opportuna informazione, e per evitare che gli imprenditori italiani possano incorrere in sanzioni a seguito di un utilizzo incauto di queste “offerte”, la circolare è stata inviata anche alle organizzazioni sindacali, alle associazioni imprenditoriali ed a quelle delle agenzie di somministrazione.

Fonte: Casa&Clima