- 30 Aprile 2015
- Posted by: admin
- Categoria: News
Il 30 aprile 2015 scade il termine di versamento dell’imposta di bollo relativa ai documenti informatici formati nel 2014
L’art. 6 del decreto ministeriale del 17 giugno 2014 disciplina le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti.
In particolare, prevede che il versamento, relativo ai documenti informatici formati nell’anno solare, venga effettuato mediante modello F24, in un’unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Si ricorda che fra i documenti informatici rientrano le fatture elettroniche le quali, se è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo, devono riportare la specifica annotazione che il medesimo è avvenuto “ai sensi del D.M. 17/6/2014”. L’imposta sui libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuta ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse.
Come chiarito dalla risoluzione n. 106/E del 2 dicembre 2014 per l’assolvimento dell’imposta di bollo tramite modello F24 deve essere utilizzato il codice tributo “2501” denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”.
Con risoluzione n. 43/E del 28 aprile 2015, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che, poiché il D.M. 17 giugno 2014 (pagamento dell’imposta di bollo a consuntivo con modello F24 entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio) ha abrogato il D.M. 23 gennaio 2004 (che prevedeva una comunicazione di riepilogo e pagamento con F23) ai fini di semplificare gli adempimenti in capo ai contribuenti, è possibile scomputare dall’importo complessivo dell’imposta di bollo dovuta sui documenti informatici formati nell’anno 2014, da versare entro il 30 aprile 2015 con Mod. F24, l’importo versato a titolo di acconto nel mese di gennaio 2014 con il Mod. F23. Nel caso in cui l’importo pagato a titolo di acconto, nel mese di gennaio 2014 con il modello F23, risulti superiore all’imposta di bollo dovuta per i documenti informatici emessi o utilizzati per l’anno 2014, la differenza di imposta potrà essere chiesta a rimborso ai sensi dell’art. 37 del D.P.R. n. 642.