- 6 Maggio 2015
- Posted by: admin
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A chi commette un’infrazione grave in un Paese dell’UE diverso da quello in cui ha ottenuto la patente di guida, può essere vietatala guida in quel Paese. Lo stabilisce la Corte di giustizia europea.
Fermo restando il divieto di guida in quel Paese, si può continuare a guidare sul territorio dello Stato del rilascio della patente.
Imporre il divieto di guida, dunque, è lecito, purché non sia indefinito e rispetti il principio di proporzionalità.
La Corte di giustizia lo ha stabilito nella sentenza pronunciata sul caso di una donna austriaca che, fermata per un controllo in Germania, è risultata positiva alla cannabis. Le autorità tedesche le hanno quindi proibito la guida sulle strade tedesche, sebbene la donna – dotata di patente austriaca – possa continuare a guidare in Austria.
Secondo la Corte UE, “il titolare di una patente di guida può vedersi rifiutare da un altro Stato membro il diritto di guidare nel territorio di tale stato dopo avervi commesso un’infrazione stradale di natura tale da determinare la sua inidoneità alla guida”.
Tuttavia, sottolinea la Corte, “tale diritto non dev’essere negato indefinitamente e i requisiti imposti per la sua riacquisizione devono rispettare il principio di proporzionalità”.
La Corte conclude che le misure delle Autorità tedesche sono “efficaci e proporzionate”, in quanto il divieto di guida è limitato a cinque anni e può essere revocato prima, presentando una perizia medico-psichiatrica che certifichi l’astinenza da sostanze stupefacenti per un anno.
Fonte: Ansa