- 21 Maggio 2015
- Posted by: admin
- Categories: News, Trasporti
La legge è uguale per tutti? Non sempre. Nei tribunali in cui trasportatori e committenti discutono ancora di costi minimi (per ottenerne o meno l’applicazione al tempo in cui erano in vigore), la legge sarà diversa per tutti. Saranno i singoli giudici a dover decidere, caso per caso.
I costi minimi di esercizio, dichiarati illegittimi dalla Corte di giustizia europea nel settembre 2014, non esistono più dallo scorso gennaio, in quanto aboliti dalla Legge di Stabilità 2015.
Ma cosa ne è dei procedimenti giudiziari fra committenti e autotrasportatori aventi ad oggetto i costi minimi, avviati quando erano ancora applicabili e ad oggi ancora aperti?
La Corte costituzionale, intervenuta con ordinanza del 13 maggio scorso, ha solo in parte risposto a questa domanda. Interpellata dai tribunali di Trento e di Lucca sulla costituzionalità del regime dei costi minimi, la Corte ha di fatto rimesso la controversia nelle mani dei giudici, affinché siano loro a decidere sulla base degli atti in possesso.
Ciò significa che la Corte costituzionale non si è pronunciata sull’ammissibilità dei costi minimi all’epoca in cui erano in vigore, lasciando ai singoli tribunali l’onere di decidere in un senso piuttosto che nell’altro. Si profila così uno scenario tutt’altro che allettante, ossia una generale eterogeneità nell’applicazione della normativa sul territorio italiano: sulla base delle proprie personali interpretazioni, certi giudici sceglieranno di accogliere le istanze dei committenti, altri quelle dei trasportatori, senza certezza alcuna.
Al tempo stesso, la Corte costituzionale favorisce in parte gli autotrasportatori perché nella sua ordinanza non ha dichiarato incostituzionale il vecchio regime dei costi minimi, decisione che avrebbe automaticamente fatto decadere i ricorsi presentati dai trasportatori per ottenere dai committenti il pagamento delle fatture nel rispetto dei costi minimi, al tempo in cui erano in vigore.
Fonte: Trasportonotizie