- 26 Maggio 2015
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Un’altra sentenza arricchisce il novero di pronunce utili a rafforzare la posizione di chi ritiene nulle le cartelle notificate per posta, con invio diretto da parte di Equitalia. La sentenza n. 938/39/15 della Ctr Lazio, infatti, sancisce come la cartella notificata in tal modo, eseguita senza l’intermediazione di un soggetto abilitato dalla legge, sia inesistente.
Il caso è stato sollevato da una società di capitali operante nella provincia di Frosinone, che ha impugnato alcune intimazioni di pagamento notificate da Equitalia tra il 2005 e il 2011. Ne l ricorso, si eccepiva la nullità delle cartelle di pagamento per vizio di notificazione: la società ricorrente sosteneva infatti che le notifiche erano state eseguite direttamente dall’esattore via posta, senza intermediazione di un soggetto abilitato dalla legge, e quindi dovessero essere ritenute giuridicamente inesistenti. Nella pronuncia, la Ctr, pur riconoscendo gli orientamenti contrapposti, ricorda come l’art. 26 drp 602/73 disponga come la cartella sia notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalle legge, ovvero dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. Il comma 1 della norma specifica inoltre che la notifica può essere seguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento: per la Ctr, la notifica con tale modalità deve comunque avvenire attraverso i soggetti abilitati e, dunque, nulla sarebbe la cartella di Equitalia notificata attraverso posta, e senza passare dall’intermediario abilitato.
Fonte: PMI