- 8 Giugno 2015
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La dichiarazione ai fini TASI, in scadenza al 30 giugno 2015, è redatta utilizzando la modulistica IMU. Il MEF chiarisce, in una circolare, i casi di esonero
Il Dipartimento delle finanze è recentemente intervenuto in merito all’obbligo di dichiarazione della TASI: si ricorda che l’art. 1, c. 687, L. n. 147/2013, prevede che ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU (contenute nell’art. 13, c. 12-ter, D.L. n. 201/2011).
La dichiarazione deve quindi essere presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto di cui all’art. 9, c. 6, decreto legislativo 23/2011 (cioè, modelli approvati con uno o più decreti del ministro dell’economia sentita l’ANCI).
Al riguardo, il MEF conferma che non è necessario uno specifico modello di dichiarazione TASI: deve infatti essere utilizzato il modello di dichiarazione IMU.
Inoltre, il Comune non può redigere un proprio modello, in quanto (come detto) la dichiarazione deve essere approvata con un decreto ministeriale: come precisato nella risoluzione n. 3/DF del 25 marzo 2015 il Comune può solo mettere a disposizione il modello, ma non anche predisporlo (ai sensi dell’art. 1, c. 685, L. 147/2013).
Per quanto riguarda la presentazione della dichiarazione TASI, nella circolare n. 2/DF del 3 giugno 2015, il MEF ricorda che l’obbligo deve essere adempiuto per comunicare le variazioni intercorse nell’anno passato non conosciute o conoscibili al Comune aventi impatto sulla determinazione dell’imposta. Di conseguenza, il MEF conferma che:
- la dichiarazione non deve essere presentata nel caso di contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 1° luglio 2010 (da tale data occorreva riportare nel mod. 69 gli estremi catastali dell’immobile oggetto di locazione) o nel caso in cui i dati catastali siano stati comunicati al momento della cessione, risoluzione o proroga del contratto;
- la dichiarazione non deve essere presentata nei casi in cui il contribuente abbia presentato al Comune specifiche comunicazioni appositamente previste dall’ente locale per il riconoscimento di agevolazioni (ad esempio, autocertificazioni). A tal riguardo, il MEF precisa che il Comune può avvalersi di tutte le informazioni desumibili anche da altri tributi (ad esempio, la TARI) e trarre ulteriori strumenti di integrazione dai dati risultanti dai versamenti TASI effettuati dai possessori degli immobili (che versano in una misura compresa tra il 70% ed il 90%): il possessore dell’immobile, diverso dal detentore, sembrerebbe quindi esonerato dalla presentazione della dichiarazione;
- nei casi residuali in cui persiste l’obbligo di dichiarazione, il soggetto diverso dal titolare del diritto reale (l’occupante), può utilizzare la parte delle “annotazioni” del modello di dichiarazione per indicare il titolo in base al quale viene occupato l’immobile (ad esempio, indicando “locatario”).