- 30 Giugno 2015
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Entrano in vigore i decreti attuativi del Jobs Act: ecco tutte le novità introdotte dalla Riforma del Lavoro Renzi sul contratto part-time.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (Serie Generale n.144 del 24-6-2015 – Supplemento Ordinario n. 34) del decreto legislativo n. 81 del 15 giugno 2015 di riordino dei contratti di lavoro e di revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Jobs Act), cambiano le regole per i contratti di lavoro a tempo parziale (Capo II, Sezione I, articoli dal 4 al 12).
Novità
Il Decreto di riordino dei contratti di lavoro modifica in parte la normativa sul part-time e conferma il ruolo della contrattazione collettiva, prevedendo nuove clausole elastiche (che consentono al datore di lavoro di variare la collocazione temporale della prestazione lavorativa) e flessibili (che consentono al datore di lavoro di variare in aumento la durata della prestazione lavorativa). Di fatto, vengono eliminate le restrizioni introdotte nel Decreto Legislativo n. 61 del 2000, a tutto vantaggio per le imprese del turismo, la ristorazione e lo spettacolo.
Tipologie
Nel nuovo testo non vi è più alcun riferimento alle tre tipologie di contratti part-time che finora potevano essere stipulate in alternativa al contratto di lavoro a tempo pieno, ovvero:
- orizzontale quando la riduzione d’orario è riferita al normale orario giornaliero;
- verticale quando la prestazione è svolta a tempo pieno ma per periodi predeterminati nella settimana, nel mese e nell’anno;
- misto quando il rapporto di lavoro a tempo parziale è articolato combinando le modalità orizzontale e verticale.
Dunque il contratto a tempo parziale può prevedere tanto una riduzione dell’orario di lavoro nella giornata lavorativa o lo svolgimento di un orario di lavoro a tempo pieno ma limitatamente ad alcuni giorni della settimana, del mese o dell’anno.
Lavoro supplementare
Il datore di lavoro può richiedere lo svolgimento di prestazioni di lavoro supplementare, oltre l’orario di lavoro concordato fra le parti, purché entro il limite del tempo pieno (orario normale di lavoro di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o eventuale minor orario normale fissato dai contratti collettivi applicati) e non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Il lavoro supplementare viene retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell’incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. La novità è rappresentata dal fatto che non viene più richiesto un esplicito riferimento al lavoro supplementare nei CCNL, che comunque possono stabilire il numero massimo delle ore di lavoro supplementare effettuabili e le conseguenze del superamento di tale limite.
Straordinari
Nel part-time sono consentite le prestazioni di lavoro straordinario – come definito dall’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 66 del 2003 – prevedendo un preavviso di 2 giorni lavorativi come termine entro il quale il datore di lavoro può modificare la collocazione temporale della prestazione e variare in aumento la durata della stessa, fatte salve le diverse intese tra le parti.
Forma scritta
Permane l’obbligo di stipulare il contratto di lavoro a tempo parziale in forma scritta, ai fini della prova. Viene inoltre richiesta la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno.
Diritti e retribuzione
Precisando che il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno, il decreto stabilisce che egli non deve ricevere un trattamento meno favorevole rispetto al lavoratore a tempo pieno di pari inquadramento e che il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa.
Licenziamento
Su accordo delle parti, risultante da atto scritto, è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, ma l’eventuale rifiuto del lavoratore non costituisce giustificato motivo di licenziamento.
Alternativa al congedo
Interessante la novità che prevede la possibilità per la lavoratrice madre o il lavoratore padre di chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale al posto del congedo parentale ancora spettante a norma del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, purché lo faccia una sola volta e con una riduzione d’orario non superiore al 50%. Il datore di lavoro è tenuto a dar corso alla trasformazione entro quindici giorni dalla richiesta.
Fonte: Gazzetta Ufficale