- 30 Giugno 2015
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- Categories: News, Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Chiarimenti dal ministero sulla corretta interpretazione dell’art. 65 del D.Lgs. n. 81/2008.
Il Consiglio nazionale degli ingegneri ha sottoposto al Ministero del lavoro un quesito relativo all’art. 65 del D.Lgs n. 81/2008 sui locali interrati e seminterrati.
In proposito la Commissione per gli interpelli precisa che il potere attribuito all’organo di vigilanza dall’art. 65, comma 3 del D.Lgs n. 81/2008, si concretizza in uno specifico potere autorizzativo atto a rimuovere, con un determinato provvedimento, i limiti posti dall’ordinamento all’utilizzazione dei locali sotterranei o semisotterranei, previa verifica della compatibilità di tale esercizio con il bene tutelato e costituito, nel caso in specie, della salute e sicurezza dei lavoratori.
EVENTUALI LIMITAZIONI SULL’ORARIO DI LAVORO DEVONO TROVARE UNA CONCRETA E DETERMINATA MOTIVAZIONE. Ciò posto, il provvedimento di autorizzazione deve essere congruamente motivato in ordine a quanto previsto al comma 3 dell’art. 65, il quale impone che le predette lavorazioni “non diano luogo ad emissione di agenti nocivi”, presuppone il rispetto del d.lgs. n. 81/2008 e, in particolare, richiede la verifica che si sia provveduto ad assicurare idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima (comma 2, art. 65, d.lgs. n. 81/2008).
Sulla base di quanto sopra, si desume che nell’ambito dell’atto autorizzativo anche eventuali limitazioni sull’orario di lavoro devono trovare una concreta e determinata motivazione strettamente correlata alle esigenze imposte e specificate dalla norma medesima.