Possibile accedere al regime fiscale di vantaggio a partire dal 1° gennaio 2015

Confartigianato-Imprese-Teramo-UPA-300x53E’ possibile applicare il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità anche per i contribuenti che hanno intrapreso una nuova attività di impresa, arte o professione a inizio anno, prima dell’entrata in vigore della norma che ha prorogato il predetto regime per l’anno 2015 

Come è noto, la legge di Stabilità per il 2015 ha abrogato a decorrere dall’1.1.2015 il regime fiscale di vantaggio di cui all’articolo 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011, il regime per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo di cui all’articolo 13 della Legge 388/2000 e il contabile agevolato di cui al D.L. n. 98/2011, comma 3 e li ha, di fatto, sostituiti dal nuovo regime forfetario.

La legge n. 11/2015, di conversione del decreto “Milleproroghe” (D.L. n. 192/2014), ha però, prorogato, per l’anno d’imposta 2015, la possibilità di aderire unicamente al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27, commi 1 e 2 del D.L. n. 98/2011.

Tale proroga, tuttavia ha creato numerosi dubbi per quegli operatori che, prima dell’entrata in vigore della legge di conversione precedentemente citata, pur avendo i requisiti per aderire al regime fiscale di vantaggio, hanno applicato il regime ordinario di determinazione del reddito e dell’IVA.

Le predette difficoltà e una possibile soluzione operativa, tempestivamente evidenziate dalla Confartigianato durante la Bussola fiscale del 20 marzo 2015 hanno trovato accoglimento con la risoluzione n. 67/E del 23 luglio 2015.

In base alla risposta fornita dall’Agenzia delle Entrate in seguito a un’istanza di interpello, potrà avvalersi del regime di vantaggio anche chi ha intrapreso una nuova attività nel 2015, prima dell’entrata in vigore dell’articolo 10, comma 12-undecies, del D.L. n. 192/2014, e che conseguentemente non ha avuto modo di esercitare tale facoltà nel momento in cui ha presentato la dichiarazione di inizio attività.

A tal fine, però è necessario porre in essere i seguenti adempimenti:

  1. comunicazione dell’opzione: fino al 31 dicembre 2014, l’indicazione, nella dichiarazione di inizio attività, dell’esistenza dei requisiti per usufruire del regime non aveva natura di opzione ma solo di comunicazione ai fini anagrafici (trattandosi del regime naturale per chi li possedeva), dal 2015, poiché l’applicazione del regime agevolato è divenuta una facoltà, il contribuente che intende avvalersene è tenuto a manifestare espressamente la sua scelta nella dichiarazione dei redditi per il 2015 (Unico 2016), allegando il modello per le opzioni presente nella dichiarazione Iva (articoli 1 e 2 del D.P.R. 442/1997);
  2. apportare le rettifiche ai documenti emessi con addebito dell’imposta, entro trenta giorni dalla pubblicazione della risoluzione o entro la prima liquidazione Iva successiva, se la stessa scade dopo tale termine. Nel caso delle operazioni attive, si rende necessario emettere una nota di variazione (da conservare, senza obbligo di registrazione ai fini Iva) per correggere l’attribuzione dell’Iva in rivalsa al cessionario o committente; quest’ultimo, a sua volta, dovrà registrare la nota di variazione, salvo il suo diritto alla restituzione dell’importo pagato al cedente o prestatore. Inoltre, andrà effettuata la variazione in aumento dell’Iva sugli acquisti detratta nel primo trimestre. Infine, sarà possibile chiedere a rimborso l’eventuale eccedenza di imposta versata e non dovuta (articolo 21 del D.Lgs. n. 546/1992).