- 31 Luglio 2015
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La sentenza del Tribunale di Milano che chiarisce il ruolo dei CCNL nell’applicare una sanzione disciplinare, in luogo del licenziamento per giusta causa.
In caso di licenziamento disciplinare a fare fede, per determinare se si tratti o meno di licenziamento per giusta causa, sono le previsioni contenute nel contratto collettivo. Più in particolare se il CCNL prevede per un determinato illecito disciplinare una sanzione meno grave della risoluzione del contratto di lavoro, l’eventuale licenziamento operato dal datore di lavoro non può essere ritenuto legittimo e il dipendente ha diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro.
A chiarirlo è stata la sentenza n. 6150/2015 del Tribunale di Milano. Nel caso in esame, il CCNL prevedeva che venissero ritenuti comportamenti tali da poter giustificare una sanzione di carattere conservativo (multa o sospensione) le eventualità, simili a quelle di cui si era reso colpevole il lavoratore licenziato, in cui il dipendente potesse:
- rivolgere a colleghi o terzi frasi offensive salvo che per natura, modalità e circostanze:
- adottare un comportamento non corretto tale da generare un fondato reclamo formale da parte di un terzo.
Nel caso in esame l’azienda ha dovuto reintegrare al proprio posto di lavoro il lavoratore licenziato e versare allo stesso un’indennità risarcitoria, essendo il fatto contestato collocato dal contratto collettivo tra le condotte punibili soltanto con una sanzione conservativa.
Fonte: PMI