- 1 Dicembre 2015
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La consistenza dell’intervento abusivo è solo uno dei parametri.
La consistenza dell’intervento abusivo – tipologia di intervento, dimensioni e caratteristiche costruttive – costituisce solo uno dei parametri di valutazione ai fini dell’applicazione dell’articolo 131-bis del Codice penale per le violazioni urbanistiche e paesaggistiche.
Lo ha affermato la Corte di cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 47039/2015 depositata il 27 novembre.
GLI ALTRI ELEMENTI DA CONSIDERARE. “Riguardo agli aspetti urbanistici – sottolinea la Cassazione – assumono rilievo anche altri elementi, quali, ad esempio, la destinazione dell’immobile, l’incidenza sul carico urbanistico, l’eventuale contrasto con gli strumenti urbanistici e l’impossibilità di sanatoria, il mancato rispetto di vincoli (idrogeologici, paesaggistici, ambientali, etc.), l’eventuale collegamento dell’opera abusiva con interventi preesistenti, il rispetto o meno di provvedimenti autoritativi emessi dall’amministrazione competente (ad es. l’ordinanza di demolizione), la totale assenza di titolo abilitativo o il grado di difformità dallo stesso, le modalità di esecuzione dell’intervento”.
Per la suprema Corte “Indice sintomatico della non particolare tenuità del fatto è, inoltre, (…) la contestuale violazione di più disposizioni quale conseguenza dell’intervento abusivo, come nel caso in cui siano violate, mediante la realizzazione dell’opera, anche altre disposizioni finalizzate alla tutela di interessi diversi (si pensi alle norme in materia di costruzioni in zone sismiche, di opere in cemento armato, di tutela del paesaggio e dell’ambiente, a quelle relative alla fruizione delle aree demaniali)”.
Fonte: Casa&Clima