Assunzioni agevolate di genitori precari

Fondo-genitori-precariBonus INPS di 5mila euro per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani genitori precari: come ottenerlo, requisiti per l’iscrizione, controlli.

Il Fondo per genitori precari – istituito con il DM Gioventù 19.11.2010 – prevede l’erogazione di un contributo di 5mila euro ai datori di lavoro che promuovono assunzioni di soggetti iscritti alla “Banca dati per l’occupazione dei giovani genitori”, creata presso l’INPS. Sono beneficiari del bonus le imprese private, le società cooperative, le imprese sociali, mentre ne sono esclusi enti pubblici economici e non economici e datori di lavoro non qualificabili come imprenditori ai sensi del codice civile.

Requisiti azienda
Per usufruire del beneficio (che spetta in caso di assunzione a tempo indeterminato, anche parziale, o trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine) le imprese devono rispettare le seguenti condizioni:

  • l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo, ai sensi della legge 68/1999 in favore dei disabili;
  • il datore di lavoro non deve aver effettuato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, licenziamenti per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale ( tranne quando l’assunzione è finalizzata all’acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori licenziati);
  • il datore di lavoro non deve avere in atto sospensioni dal lavoro o riduzioni dell’orario di lavoro per crisi aziendale, ristrutturazione, riorganizzazione o riconversione industriale.

Banca dati
Il bonus può essere goduto per un massimo di cinque lavoratori iscritti nella Banca dati. Possono farne parte coloro che rispettano questi requisiti:

  • età non superiore a 35 anni (da intendersi fino al giorno precedente il compimento del trentaseiesimo anno di età);
  • essere genitori di figli minori – legittimi, naturali o adottivi – o affidatari di minori;
  • essere titolari di uno dei seguenti rapporti di lavoro: subordinato a tempo determinato, in somministrazione, intermittente, ripartito, accessorio, contratto di inserimento, collaborazione a progetto od occasionale, collaborazione coordinata e continuativa.

Può presentare richiesta di iscrizione alla Banca dati anche chi ha effettuato registrazione dello stato di disoccupazione presso un Centro per l’Impiego, tuttavia il lavoratore assunto non deve essere stato licenziato, nei sei mesi precedenti l’assunzione, dalla medesima impresa o da impresa collegata o con assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.

Iscrizione
Al richiedente viene rilasciato un attestato di iscrizione, con numero di protocollo che costituisce il “Codice identificativo univoco” (“CIU”) dell’iscrizione. L’iscrizione online alla banca dati si può effettuare:

  • dal sito INPS seguendo il seguente percorso: “al servizio del cittadino” > “autenticazione con PIN” > “fascicolo previdenziale del cittadino” > “comunicazioni telematiche” > “invio comunicazioni” > “iscrizione banca dati giovani genitori”. Necessario autenticarsi con il codice PIN dell’INPS. All’ultima voce apparirà il modulo per redigere la domanda di iscrizione;
  • dal sito del Dipartimento della Gioventù (www.gioventu.gov.it), previa autenticazione con PIN INPS.

L’iscrizione decade nei seguenti casi:

  • compimento di 36 anni d’età del soggetto iscritto;
  • raggiungimento della maggiore età di tutti i minori;
  • assunzione a tempo indeterminato (pieno o parziale);
  • cessazione dell’affidamento del minore.

Il soggetto può ripresentare nuova domanda di iscrizione se dovessero verificarsi nuovamente le condizioni.

Incentivo
Dopo l’assunzione di un iscritto nella Banca dati, il datore di lavoro deve fare richiesta del relativo beneficio economico avvalendosi del modulo telematico a disposizione nel Cassetto previdenziale Aziende, nella sezione “Istanze online”. Nel giorno successivo all’invio, l’INPS attribuisce alla posizione contributiva interessata il Codice Autorizzazione corrispondente all’incentivo richiesto.

La fruizione dell’incentivo avviene tramite conguaglio del relativo credito nella dichiarazione Uniemens. Il bonus dovrà comunque essere fruito, fino al raggiungimento della misura di 5mila euro, in quote mensili non superiori alla retribuzione maturata nel singolo mese dal lavoratore, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.

L’INPS provvede alla verifica dei requisiti sia in capo ai soggetti iscritti alla Banca dati sia ai datori di lavoro beneficiari dell’incentivo. Vengono anche effettuate eventuali azioni di recupero di somme indebitamente percepite da parte dei non aventi diritto.

Fonte: PMI