- 22 Febbraio 2016
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Sospensione del fermo accordata da Equitalia a seguito del pagamento della prima rata del piano di rateazione delle somme iscritte a ruolo
A seguito dell’entrata in vigore, in data 22 ottobre 2015, delle modifiche all’art. 19 (Dilazione di pagamento) del D.P.R. n. 602/1973, recate dal D.lgs. n. 159/2015, sono state segnalate problematiche relative ai fermi amministrativi e alle dilazioni di pagamento. Il decreto legislativo n. 159/2015, modificando l’articolo 19, comma 1-quater, del D.P.R. n. 602/1973, ha disposto che, anche in presenza di accoglimento della richiesta, sono fatti comunque salvi i fermi e le ipoteche già iscritti alla data di concessione della rateazione delle somme iscritte a ruolo.
Tale previsione normativa ha portato al blocco delle revoche dei fermi amministrativi con grave pregiudizio economico delle imprese colpite dal provvedimento amministrativo.
A seguito della segnalazione di tale situazione, Equitalia ha provveduto a dare precise indicazioni con riguardo alla possibilità di sospendere i fermi amministrativi già esistenti alla data di concessione della dilazione di pagamento.
Si conferma da un lato che la cancellazione del fermo può essere effettuata solo dopo aver saldato integralmente il debito e ottenuto dall’Agente della riscossione il provvedimento di revoca da presentare al PRA, dall’altro si prevede che in caso di rateizzazione, al pagamento totale della prima rata del piano di rateizzazione, il debitore può richiedere all’Agente della riscossione la sospensione del provvedimento di fermo, al fine di poter circolare con il veicolo interessato.
L’Agente della riscossione rilascerà un documento contenente il proprio consenso all’annotazione della sospensione del fermo, che il debitore dovrà presentare direttamente al PRA.
Approfondimenti sono disponibili al seguente indirizzo internet di Equitalia: http://www.gruppoequitalia.it/