Start up innovativa: arriva il modello standard dell’atto costitutivo

startupStart up innovativa, un nuovo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico prevede che si possa procedere con l’atto costitutivo di una Srl / start up innovativa compilando semplicemente un modello standard senza che sia necessaria la presenza di un notaio.

Questa disposizione snellisce notevolmente la procedura e i costi di avviamento della nuova impresa, ma sarà operativa solo in seguito a un successivo decreto direttoriale, che conterrà modulistica, istruzioni per l’iscrizione al Registro Imprese e specifiche tecniche per la trasmissione online. Il decreto ministeriale attua le disposizione previste dall‘articolo 4, comma 10-bis, del Dl 3/2015, l’Investment Compact.

E’ già possibile aprire un’impresa senza il notaio, ma solo in forma di srl semplificata. Grazie a questa novità la modalità viene estesa a tutte le nuove imprese aperte come Srl, società a responsabilità limitata. Gli atti potranno essere redatti direttamente dai soci, sottoscritti con firma digitale, oppure avvalendosi dell’Ufficio delle Imprese per autenticare le sottoscrizioni e procedere in tempo reale all’iscrizione, permettendo la nascita della società contestualmente all’apposizione dell’ultima firma.

Condizione per la definizione di Start up Innovativa:
Ovviamente, perché la nuova procedura vada a buon fine, l’impresa che si sta costituendo deve soddisfatte tutte le condizioni per poter essere definita start up innovativa, contenute nell’articolo 25 del decreto legge 179/2012.

  • Le nuove imprese innovative devono iscriversi nell’apposita sezione del Registro Imprese e non pagano imposta di bollo e diritti di segreteria.
  • I principali requisiti richiesti per potersi registrare come start innovativa sono:
  • Avere come oggetto sociale prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e servizi ad alto valore tecnologico
  • Essere costituita da non più di 60 mesi (cinque anni)
  • Non distribuire utili
  • Non essere quotatad
  • Dal secondo anno di attività il capitale sociale non può superare i 5 milioni di euro
  • Altri requisiti in termini di spese per ricerca e sviluppo, titoli di studio dei dipendenti, marchi e brevetti.

Fonte: Abruzzo Sviluppo