- 17 Marzo 2016
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Via libero definitivo dal Senato al disegno di legge di conversione del decreto “Milleproroghe” (n. 210/2015) che contiene un’importante misura per le imprese dell’edilizia che soffrono di una perdurante crisi di liquidità: si tratta dell’articolo 7 comma 1 che proroga di 7 mesi, vale a dire dal 31 dicembre 2015 al 31 luglio 2016, il termine (previsto dall’art. 8, comma 3-bis, del decreto-legge 192/2014) fino al quale è elevata, dal 10% al 20%, l’anticipazione dell’importo contrattuale in favore dell’appaltatore, per i contratti relativi a lavori, affidati a seguito di gare bandite, o di altra procedura di affidamento avviata.
Nel ddl, tra gli interventi per la proroga di termini previsti da disposizioni legislative, sono contenute diverse misure per l’edilizia, le infrastrutture, il territorio, la casa: il comma 2 (articolo 7) estende sempre al 31 luglio 2016, i termini previsti dai commi 9-bis e 15-bis, dell’art. 253 del Codice dei contratti pubblici (D lgs. 163/2006), che fissano la scadenza di deroghe alla dimostrazione dei requisiti degli esecutori di lavori pubblici ai fini, rispettivamente, della qualificazione e delle procedure di affidamento. La lettera b-bis) del comma 2, aggiunta nel corso dell’esame alla Camera, prevede la medesima proroga, al 31 luglio 2016, del termine (previsto dal comma 20-bis del citato art. 253) fino al quale le stazioni appaltanti possono applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale, ai contratti di lavori d’importo inferiore o pari a 1 milione di euro e di servizi e forniture d’importo inferiore o pari a 100.000 euro (c.d. contratti sotto-soglia, cioè di importo inferiore alle soglie comunitarie).
Il comma 3 proroga di sette mesi, fino al 31 luglio 2016, la disciplina transitoria di cui dall’art. 189, comma 5, del Codice dei contratti che disciplina la qualificazione del contraente generale, ovvero soggetto dotato di adeguata esperienza e qualificazione nella costruzione di opere nonché di adeguata capacità organizzativa, tecnico-realizzativa e finanziaria, al quale è affidata la realizzazione con qualsiasi mezzo dell’opera. Il comma 5, con norma di carattere transitorio, prevede che il possesso dei requisitidi adeguata idoneità tecnica ed organizzativa può essere sostituito dal solo possesso delle attestazioni rilasciate dalle società organismi di attestazione (SOA) per importo illimitato a seconda delle categorie di opere generali presenti nelle varie classificazioni.
Ai fini della qualificazione degli esecutori dei lavori, il comma 4-bis, inserito dalla Camera dei deputati, sposta fino al 31 luglio 2016 la possibilità per le imprese di dimostrare il requisito della cifra di affari realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, facendo riferimento ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando.
Il comma 7 infine interviene differendo di un anno, vale a dire al 1° gennaio 2017, il termine per l’entrata in vigore delle disposizioni che sopprimono l’obbligo di pubblicazione sui quotidiani per estratto del bando o dell’avviso per l’affidamento dei contratti pubblici nei settori ordinari, sopra e sotto soglia comunitaria.