- 6 Aprile 2016
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L’Agenzia delle entrate con la circolare n. 10 del 4 aprile 2016 fornisce importanti precisazioni in meritoal regime forfetario introdotto con la legge di stabilità dello scorso anno e oggetto di modifica con la legge di stabilità 2016.
Il documento interviene in particolare:
- sui requisiti di accesso e sulle cause di esclusione dal regime;
- sulle modalità di determinazione del reddito;
- sulle semplificazioni che il regime comporta.
Per quanto concerne la determinazione del reddito viene precisato:
- che non rilevano le plus/minusvalenze come pure le sopravvenienze attive o passive,
- che il reddito dei fabbricati relativi all’attività va imputato alla persona fisica,
- il trattamento da riservare alle componenti di reddito riferibili a periodi precedenti all’accesso al regime forfetario compreso quello delle perdite.
In materia di IVA viene ricordato il trattamento da applicare alle operazione ad esigibilità differita e specificato che il credito scaturente dall’ultima dichiarazione presentata prima dell’accesso al regime forfetario può essere richiesto a rimborso e non è subordinato alle condizioni previste dai commi 2 e 3 dell’art. 30 del D.P.R. n. 633 del 1972.
Capitolo importante è dedicato alle opzioni precedentemente espresse. La circolare ricorda che il regime forfetario costituisce il regime naturale per i soggetti in possesso dei requisiti di accesso e che, unicamente per finalità connesse all’anagrafe tributaria, va comunicata l’applicazione del regime. Per quanto riguarda le opzioni esercitate nel 2014 ovvero nel 2015 per l’applicazione del regime ordinario di determinazione del reddito e dell’IVA in luogo di regimi agevolati (regime di vantaggio ovvero forfetario), l’Agenzia, alla luce delle notevoli modifiche introdotte con la legge di stabilità 2016, permette di azzerare il precedente vincolo triennale con possibilità, quindi, già a decorrere dal 1° gennaio 2016 di applicare il regime forfetario.