- 14 Aprile 2016
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![inps](https://www.confartigianatoteramo.it/os/wp-content/uploads/2014/06/inps.jpg)
Nella circolare si sottolinea, inoltre, che l’agevolazione compete per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2015 e non trova applicazione sul contributo – pari allo 0,30% della retribuzione imponibile (ex art. 25, comma 4, legge n. 845/1978), destinato al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua.
Tra i requisiti per poter usufruire della riduzione, i datori di lavoro, oltre il possesso della regolarità contributiva attestata tramite DURC, non devono aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2015 devono essere inviate esclusivamente in via telematica avvalendosi del modulo “Rid-Edil”, disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziendale del sito internet, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”. Le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto e definite entro il giorno successivo. I datori di lavoro possono inviare le domande per l’applicazione della riduzione contributiva relativa al 2015 fino al 15 maggio 2016.