Il rimborso IVA prioritario apre al “nuovo reverse charge”

SoldiAccolta la richiesta di Confartigianato. Il Ministro dell’economia e delle finanze ha emanato il decreto che ammette al rimborso IVA prioritario anche coloro che pongono in essere le operazioni di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento degli edifici

Lo scorso novembre il Presidente della Confederazione Giorgio Merletti era intervenuto nei confronti del Ministro Padoan richiedendo che la procedura di rimborso IVA prioritario, di cui all’articolo 38-bis, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, fosse estesa anche ai soggetti che effettuano prevalentemente le operazioni di cui alla lettera a-ter), del comma 6, dell’articolo 17, Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 (pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento degli edifici), obbligati al reverse charge dal 1° gennaio 2015.
Tale possibilità era prevista dal decreto del Ministro dell’Economia e finanze del 22 marzo 2007 (pubblicato nella G.U. n. 76/2007) per i soli servizi individuati alla lettera a), del citato articolo 17, consistenti in prestazioni relative al comparto dell’edilizia rese in subappalto, per le quali è obbligatorio il meccanismo dell’inversione contabile dal 2007.

L’ingiustificata disparità di trattamento, dopo la segnalazione della Confederazione, è stata sanata con il Decreto Ministeriale 29 aprile 2016 (su G.U. n. 111 del 13 maggio 2016). Con tale provvedimento viene integrato il decreto del Ministro dell’economia e finanze del 22 marzo 2007 inserendo fra i soggetti che possono richiedere il rimborso prioritario anche quelli che effettuano prevalentemente le operazioni di cui alla lettera a-ter), del comma 6, dell’articolo 17, Decreto del Presidente della Repubblica n. 633/72 (pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento degli edifici).

L’apertura al rimborso in via prioritaria è volta a contenere le difficoltà finanziarie connesse all’applicazione del reverse charge che, spesso, determina, il sorgere di ingenti crediti IVA in capo agli operatori.

Vale la pena ricordare che, secondo quanto previsto dall’art. 2, comma 2 del citato Decreto Ministeriale 22 marzo 2007, i soggetti passivi IVA, per accedere ai rimborsi in via prioritaria (ad eccezione del caso dello split payment) devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

svolgere l’attività da almeno tre anni;
richiedere a rimborso un’eccedenza detraibile di importo almeno pari a 10.000 euro, in caso di rimborsi annuali, e almeno pari a 3.000 euro, in caso di rimborsi infrannuali (trimestrali);
richiedere a rimborso un’eccedenza detraibile di importo pari almeno al 10% dell’imposta assolta sugli acquisti di beni e servizi e sulle importazioni effettuati nel periodo cui la richiesta di restituzione si riferisce (anno o trimestre solare).
Relativamente allo split payment, i requisiti sono semplificati e previsti dal D.M. 20 febbraio 2015 (credito superiore a euro 2.582,28; l’attività svolta deve avere un’aliquota media sugli acquisti superiore a quella sulle vendite).

Il Decreto Ministeriale 29 aprile 2016 stabilisce, inoltre, che le nuove disposizioni si applicano a partire dalle richieste di rimborso IVA relative al secondo trimestre dell’anno 2016, da presentarsi entro l’ultimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento (31 luglio 2016).

Con ogni probabilità dovrà essere pubblicata una nuova versione del modello IVA TR (rimborso trimestrale) che tenga conto della nuova casistica.