Equitalia: nuove possibilita’ di rateazione per i contribuenti decaduti dalla rateazione e rateazioni piu’ semplici sino a 60.000 euro

cartella-equitaliaLa Commissione Bilancio della Camera ha approvato, nel corso della seduta del 18 luglio 2016, un emendamento (allegato) per riammettere alle rateizzazioni i contribuenti decaduti da precedenti piani.

In particolare, l’emendamento approvato prevede:

  • al comma 1 che i debitori che sono decaduti, alla data del 1° luglio 2016, dalla rateizzazione prevista dall’articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies del D.P.R. n. 602 del 1973, n. 602, indipendentemente dalla data in cui la medesima è stata concessa, possono nuovamente rateizzare, sino ad un massimo di 72 rate, elevabili nei casi previsti dall’attuale normativa, l’importo anche se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute non siano state integralmente saldate. La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 113 del 2016. Dalla nuova rateazione concessa si decade a seguito del mancato pagamento di due rate anche non consecutive;
  • al comma 2, che la possibilità di rateizzare nuovamente il debito tributario (una volta decaduto il piano di rateazione concesso), se all’atto della presentazione della domanda le rate scadute sono integralmente saldate, è data anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente al 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. La disposizione contenuta nell’articolo 19, comma 3, lettera c), del D.P.R. n. 602 del 1973, prima della modifica prevista dall’emendamento, si applicava solo in relazione alle dilazioni concesse a decorrere dalla suddetta data;
  • al comma 3, che il debitore decaduto in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1° luglio 2016 dai piani di rateizzazione, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o di omessa impugnazione degli stessi può ottenere, a semplice richiesta, da presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 113 del 2016, la concessione di un nuovo piano di rateizzazione anche se, all’atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate.

Infine, altra positiva novità: la dilazione senza dover dimostrare la situazione di temporanea difficoltà dovrà essere presentata per i debiti fino a 60.000 euro (il limite attualmente è 50.000 euro).

La Confederazione è impegnata affinché l’emendamento approvato in Commissione venga convertito in legge.