- 7 Febbraio 2017
- Posted by: Daniele Di Marzio
- Categories: Benessere, News
Il Ministero dello Sviluppo Economico – con nota del 20 gennaio scorso- ha ribadito che, a norma dell’art. 1 della legge n. 1 del 1990 l’estetista, in possesso della prevista qualificazione professionale, può fare legittimamente uso nello svolgimento della propria attività in via esclusiva degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico ricompresi nell’elenco delle apparecchiature elettromeccaniche ad uso estetico, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute, 15 ottobre 2015, n. 206, che ha modificato il precedente decreto interministeriale 12 maggio 2011, n. 110.
Il MISE ha ricordato infatti che tale Decreto ha previsto l’inserimento tra le apparecchiature consentite all’estetista del dermografo per micropigmentazione, cui è dedicata la scheda tecnico-informativa n. 23, nella quale viene espressamente disposto che «il trattamento deve essere effettuato da operatori estetici che abbiano ricevuto dal fabbricante o dal suo mandatario o da altro ente competente adeguata formazione, sia per gli aspetti di sicurezza (come richiamati dal manuale d’uso) sia per gli aspetti tecnici, igienici ed estetici dei trattamenti stessi. La formazione è certificata dal soggetto formatore per me zzo di una dichiarazione contenente le proprie generalità, le generalità di chi ha fruito della formazione, la durata in ore, l’argomento e le generalità dei docenti dei moduli formativi».