ARGOMENTI DI RILEVANTE INTERESSE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID–19 CIRCA LE LOCAZIONI COMMERCIALI, ECCO LE SOLUZIONI A FAVORE DEL CONDUTTORE:

I) Prosecuzione della locazione: sospensione del canone (art. 1256, comma 2 c.c.)

L’art. 1256 Codice Civile rubricato “Impossibilità definitiva e impossibilità temporanea” stabilisce al suo primo comma che: “L’obbligazione si estingue quando per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile”; ed al secondo comma: “Se l’impossibilita’ e’ solo temporanea, il debitore finche’ essa perdura, non e’ responsabile nel ritardo nell’adempimento. Tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilita’ perdura fino a quando, in relazione al titolo dell’obbligazione o alla natura dell’oggetto, il debitore non puo’ essere ritenuto obbligato ad eseguire la prestazione ovvero il creditore non ha piu’ interesse a conseguirla”.

Il comma 2 dell’art. 1256 c.c. tratta l’impossibilita’ temporanea della prestazione dovuta dal debitore, che nel contratto di locazione consiste nel pagamento del canone, dovuta per una causa non imputabile al debitore. Quest’ultimo e’ esonerato da ogni responsabilità sino a quando cesserà l’impedimento.

II) Prosecuzione della locazione: rinegoziazione delle condizioni economiche del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 1467, comma 2 c.c.)

Il conduttore può chiedere la riduzione del canone per tutto il periodo in cui resteranno in vigore le limitazioni imposte dal governo per contrastare l’emergenza Covid-19.

III) Risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione di una delle parti (art. 1467, comma 1 c.c.)

L’art. 1467 Codice Civile rubricato “Eccessiva onerosità sopravvenuta” prevede che qualora un evento straordinario e imprevedibile fuori dal controllo delle parti (cosiddetto causa di forza maggiore) dia luogo ad un’eccessiva onerosità di una delle due prestazione, il relativo obbligato ha facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

La chiusura delle attività commerciali qualificate dal DPCM dell’11 marzo 2020 come non essenziali conseguente alla diffusione del Covid-19 rende la prestazione contrattuale a carico del conduttore più “onerosa”, con la conseguenza che parrebbe applicabile la disciplina prevista dall’art 1467 c.c.

Con specifico riguardo ai contratti di locazione di immobili adibiti ad attività commerciale la suddetta disposizione e’ trasposta anche nelle disposizioni di cui all’ultimo comma dell’art. 27 di cui alla Legge 27 luglio 1978 n. 392 (cosiddetta legge sull’equo canone) che fornire al conduttore il recesso per gravi motivi.

IV) L’impossibilita’ sopravvenuta per causa non imputabile al debitore (art. 1256, comma 1 c.c.)

L’art. 1256 c.c. stabilisce che l’obbligazione si estingue quando, per causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile.

L’impossibilità sopravvenuta è una causa di estinzione dell’obbligazione diversa dall’adempimento. Essa si verifica in un momento successivo alla sottoscrizione del contratto e deriva da una causa avente natura esterna, di carattere imprevedibile e non prevenibile secondo la diligenza media.

I recenti provvedimenti emergenziali possono incidere sulla capacità di eseguire le prestazioni contrattuali, determinando l’impossibilità sopravvenuta di adempiere, ai sensi dell’art. 1256 c.c.

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Dal punto di vista dei licenziamenti durante il periodo di emergenza sanitaria, evidenzio quanto segue:

Il recente D.L. 18/2020 “Cura Italia”, quale misura di salvaguardia dei posti di lavoro, ha previsto ai sensi dell’art. 46, il blocco dei licenziamenti collettivi e individuali per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del decreto medesimo, quindi dal 17 marzo 2020 al 16 maggio 2020, e sospese tutte quelle procedure di licenziamento avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Tale sospensione, sempre ai sensi dell’art. 46 del D.L. succitato, riguarda sia i licenziamenti collettivi previsti dalla L. n. 223/1991, che i licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3, della L. n. 604/1966.

Articolo redatto a cura del nostro legale Avv. Jacopo Angelini.
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