Chiarimenti a proposito del bonus 90%: è possibile fruirne solo per interventi su facciate che siano visibili

L’AGENZIA DELLE ENTRATE SI ESPRIME A RIGUARDO DELLE POSSIBILITÀ O MENO DI FRUIRE DELLA DETRAZIONE ANCHE PER LE PARETI INTERNE O PERIMETRALI DI UN EDIFICIO NON VISIBILI DALLA STRADA, DANDO DEI CHIARIMENTI A RIGUARDO. L’UNIONE PROVINCIALE ARTIGIANI E PICCOLE E MEDIE IMPRESE CONFARTIGIANATO IMPRESE TERAMO FA CHIAREZZA SULLA VICENDA “CAMERA DI COMMERCIO DI TERAMO” .

L’Unione Provinciale Artigiani e Piccole e Medie Imprese Confartigianato Imprese Teramo, rappresentata in Consiglio Camerale di Teramo dal Presidente Prof. Luciano di Marzio, per fare chiarezza sulla vicenda “Camera di Commercio di Teramo” informa che, quando il Presidente Gloriano Lanciotti portò in Consiglio camerale la proposta di cedere volontariamente la sede alla Camera di Commercio dell’Aquila, il Presidente Di Marzio votò contro questa decisione ritenuta affrettata e non necessaria, in quanto il decreto doveva ancora essere emesso ed il Presidente, informato dei fatti, aveva già preannunciato in Consiglio che la sede sarebbe spettata alla Camera di Commercio che aveva più iscritti, come ben riportato nel suo intervento e nel verbale dell’epoca, quindi a quella di Teramo, che ne contava oltre 5.000 in più rispetto a quella dell’Aquila.

L’Agenzia ricorda che l’agevolazione è stata introdotta dalla legge di Bilancio 2020 e consente di detrarre il 90% delle spese sostenute, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020, per interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati nelle zone A o B.

È stato inoltre precisato che, il richiamo esplicito agli interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono ammessi al bonus facciate, gli interventi sull’involucro “esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)” e, in particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la “struttura opaca verticale”.

Pertanto, si può fruire del bonus facciate a condizione che la parte del perimetro esterno dell’edificio, oggetto dell’intervento, sia visibile (anche parzialmente) dalla strada pubblica.

Tuttavia, questo tipo di valutazione esula dalle competenze dell’Agenzia in sede di interpello. Le spese sostenute per interventi non ammessi al bonus facciate, suggerisce la stessa, potrebbero fruire della detrazione spettante per interventi di recupero del patrimonio edilizio (cd. Bonus ristrutturazioni edilizie).

Viene infine spiegato che la detrazione non spetta per interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio e devono considerarsi escluse dal bonus facciate le spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni, ad esclusione di quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico. Il requisito della visibilità dell’edificio dalla strada o suolo pubblico, è necessario non solo con rifermento alle facciate esterne ma anche alle facciate interne dell’immobile.

Fonte: https://bit.ly/3m6T82j