- 4 Novembre 2020
- Posted by: Luisella D'Alessandro
- Categories: Edilizia, Fisco, News
Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei commercialisti hanno reso disponibile due checklist per il rilascio del visto di conformità sugli interventi per l’efficienza energetica e la riduzione del rischio sismico. Un’utile ricognizione, questa, sui controlli che i soggetti abilitati sono tenuti a effettuare per un corretto rilascio del visto di conformità, come previsto dal comma 11 dell’articolo 119 del Dl 34/2020 nel caso in cui il contribuente decida di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito del Superbonus 110%, in alternativa alla fruizione diretta della detrazione che, al contario, non richiede il visto.
Per gli interventi che danno diritto al Superbonus 110%, il legislatore ha previsto, in aggiunta agli adempimenti ordinari, che il beneficiario del bonus richieda, appunto, il visto di conformità dei dati della documentazione che attesti la sussistenza dei presupposti necessari a godere del diritto alla detrazione potenziata. Il visto in parola può essere rilasciato solo dai soggetti abilitati: commercialisti, ragionieri e periti commerciali, consulenti del lavoro, Caaf, che verificano anche la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni dei professionisti incaricati.
Il beneficiario (l’amministratore di condominio o un condomino delegato) o il soggetto che ha emesso il visto di conformità, è tenuto poi a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione dello sconto.
Ricordiamo che, tra le spese agevolabili, rientrano anche quelle sostenute per il rilascio di attestazioni, asseverazioni, nonché del visto di conformità, ove richiesti, oltre a quelle per progettazione e direzione lavori.
Molto utili risultano quindi le due checklist: una relativa agli interventi di efficientamento energetico, l’altra ai lavori di messa in sicurezza antisismica, predisposte dai Commercialisti.
In entrambi i casi risultano necessari i dati relativi al beneficiario e all’immobile oggetto dell’intervento (incluse visura catastale, ricevute di pagamento dell’IMU e delibera condominiale), il titolo amministrativo, i documenti di spesa e relativi pagamenti, la tipologia di intervento (trainante o trainato), le asseverazioni tecniche e le attestazioni di congruità della spesa, la presenza della polizza assicurativa prevista per il Sismabonus, autocertificazione attestante che lo Stato di Avanzamento dei Lavori si riferisce ad almeno il 30% dell’intervento previsto e che per lo stesso intervento non è stato superato il limite di due SAL, e infine la documentazione specifica richiesta dai singoli interventi, come per l’ecobonus l’attestato di prestazione energetica ante e post intervento.
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