- 17 Novembre 2020
- Posted by: Luisella D'Alessandro
- Categories: Finanza Agevolata, Fisco, News
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cosiddetto Decreto Ristori 2 finalmente possiamo essere soddisfatti. Le ulteriori misure di sostegno alle imprese la cui attività ha subito una sospensione totale o parziale ,grazie al pressing esercitato da Confartigianato nei confronti del Governo ha consentito di correggere in parte quanto previsto dal primo Dl Ristori e di includere nei nuovi interventi settori in cui operano artigiani e piccole imprese e di cui la Confederazione aveva lamentato l’ingiustificata esclusione.
Primi ammessi sono i ristoratori senza somministrazione, ovvero coloro che preparano di cibi da asporto (rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio). nello stesso modo sono state considerate le attività che subiscono un danno indiretto a causa della interruzione delle forniture provocato dalle restrizioni orarie previste dal Dpcm del 24 ottobre scorso.
La Confederazione ribadisce ugualmente la necessità di superare la logica dei singoli interventi legati a specifiche attività individuate da codici ATECO per introdurre un nuovo contributo a fondo perduto sulla falsariga di quanto previsto dal Decreto Rilancio con i seguenti presupposti:
- A tutti i titolari di partita IVA
- Calo di fatturato da determinare in relazione ai mesi interessati dai nuovi provvedimenti restrittivi (non più solo aprile 2020).
- Calo del fatturato rispetto al corrispondente periodo del precedente periodo d’imposta.
Le nuove categorie che possono beneficiare dei contributi a fondo perduto già previsti dal Decreto Ristori 1 sono:
- Ristorazione senza somministrazione
- Trasporti terrestri passeggeri
- Trasporto di passeggeri per vie d’acqua inclusi i trasporti lagunari
- Centrali radiotaxi
- Fotoreporter e altre attività di riprese fotografiche
- Corsi di danza
- Lavanderie industriali
- Attività di guide alpine
- Fabbricanti di articoli esplosivi
- Commercio al dettaglio di bomboniere
- Gestione di stazioni per autobus.
Per le gelaterie e le pasticcerie, i bar e altri esercizi simili senza cucina e alberghi con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree rosse o arancioni indicate nel Dpcm del 3 novembre scorso, la quota percentuale del contributo è aumentata del 50% e arriva al 200%.
Un nuovo contributo a fondo perduto viene riconosciuto, per l’anno 2021, alle imprese con sede operativa nei centri commerciali, e si prevede l’estensione agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande interessati dalle misure restrittive del DPCM 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Si riconosce così, anche se parzialmente, un ristoro del danno indiretto agli operatori di filiera.
Il Dl Ristori 2 prevede anche un nuovo contributo a fondo perduto per gli operatori con partita Iva attiva al 25 ottobre 2020 e con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone “rosse” indicate dal Dpcm del 3 novembre. Tra queste attività, rientrano gli istituti di bellezza, i servizi di manicure e pedicure, quelli di cura degli animali, le attività di tatuaggio e piercing e altri servizi per la persona.
Tra le altre misure di sostegno alle imprese, il credito d’imposta per i canoni di locazione per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 destinato alle imprese che operano nelle ‘zone rosse’, comprese agenzie di viaggio e tour operator. Inoltre la cancellazione della seconda rata dell’IMU da versare entro il 16 dicembre 2020 viene estesa ad ulteriori attività e applicata alle imprese ubicate nei comuni delle zone rosse del territorio nazionale. In materia previdenziale, il Decreto Ristori 2 estende l’esonero dal versamento dei contributi del mese di novembre 2020 anche ai datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nella Tabella recante i Codici Ateco di cui all’Allegato 1. Sospeso anche il versamento dei contributi sia previdenziali sia assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020 per i datori di lavoro privati delle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuate con ordinanze del Ministro della Salute. In tema di integrazione salariale, sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini per l’invio delle domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza Covid-19 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o saldo degli stessi. Peraltro, i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, previsti dall’art. 12 del precedente Decreto Ristori, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del Decreto Ristori bis.