- 26 Novembre 2020
- Posted by: Luisella D'Alessandro
- Categories: Edilizia, News
A seguito delle modifiche introdotte al Codice dei contratti pubblici dal Decreto Semplificazioni, il Ministero delle Infrastrutture è intervenuto con circolare del 18 novembre 2020 in quanto le modifiche avrebbero dovuto accelerare i cantieri: il condizionale è d’obbligo, in quanto le deroghe al Codice non hanno sortito l’effetto sperato, finendo anzi per generare dubbi e incertezze tra gli operatori del settore. La Circolare in oggetto non solo sintetizza le principali misure approvate ma invita le stazioni appaltanti ad applicare le deroghe al codice appalti – per quanto non obbligatorie – nell’intento di ridurre i tempi per l’affidamento delle gare e di velocizzare la realizzazione di grandi e piccole opere.
È previsto che, fino al 31 dicembre 2021, per quanto concerne gli appalti sottosoglia, si potrà procedere agli affidamenti diretti sino a 150 mila euro per i lavori e utilizzare le procedure di gara senza bando fino al raggiungimento delle soglie comunitarie di cui all’art. 36 del Codice dei contratti.
Per gli affidamenti sopra la soglia comunitaria, invece, sono previsti la riduzione dei termini procedimentali e il ricorso alle procedure negoziate senza bando quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della pandemia o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati.
Il decreto-legge 76/2020 intende inoltre rilanciare l’attività edilizia attraverso la rimozione di ostacoli burocratici, semplificando ulteriormente i connessi meccanismi procedimentali, attraverso:
• semplificazione della disciplina degli interventi di demolizione e ricostruzione, nonché delle procedure di modifica dei prospetti degli edifici attraverso un ampliamento della nozione di ristrutturazione edilizia, con la SCIA al posto del permesso di costruire;
• incremento del 20% della cubatura e possibilità di sostituire la SCIA al permesso di costruire ove si intervenga su immobili da destinare ad attività scolastiche, sanitarie, di ricezione turistica ed edilizia residenziale/sociale;
• incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana e riduzione del contributo di costruzione da pagare al comune;
• proroga per legge della validità di titoli edilizi e semplificazione del meccanismo di proroga, con dichiarazione da presentare al comune a cura dell’interessato.
Concludendo, “il combinato disposto tra risorse disponibili e strumento normativo per spenderle rapidamente, può produrre un balzo in avanti per l’economia; perché ciò avvenga è necessario che le stazioni appaltanti applichino la legge in tutte le sue potenzialità“.