- 12 Dicembre 2020
- Posted by: Luisella D'Alessandro
- Categoria: News
L’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) a seguito di alcune criticità emerse nell’applicazione della norma prevista del Codice dei contratti, ha affermato che i subappaltatori o subcontraenti che rivestono la qualifica di micro e piccole imprese hanno la facoltà di rinunciare al pagamento diretto delle prestazioni da parte della stazione appaltante.
L’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti pubblici prevede proprio che «la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente».
Una norma, questa, che mira ad agevolare la partecipazione alle gare di micro e piccole imprese, nonché il soddisfacimento dei crediti maturati dalle stesse, ponendole in questo modo al riparo dal rischio di inadempimento o del ritardo nell’adempimento da parte dell’appaltatore.
La disposizione in oggetto, però, potrebbe rischiare di pregiudicare il rapido soddisfacimento dei crediti del subappaltatore, minando così la stabilità finanziaria delle imprese: è emerso, infatti che la previsione in esame, se da un lato sottrae le micro e piccole imprese dal rischio di insolvenza dell’appaltatore, dall’altro le espone ai ritardi della stazione appaltante nell’emissione dei SAL e nell’esecuzione dei pagamenti, compromettendo, di fatto, l’efficacia del meccanismo di tutela approntato dal legislatore.
Per risolvere tali criticità e favorire la corretta ed omogenea applicazione delle disposizioni vigenti, l’ANAC ha chiarito che tale previsione fa sorgere un “obbligo di natura vincolante, in capo alle stazioni appaltanti ed un diritto potestativo in capo alle piccole e medie imprese”, con la conseguenza che, mentre alle prime è preclusa la possibilità di determinarsi in senso contrario, le seconde possono liberamente rinunciare al beneficio del pagamento diretto dell’appaltatore, in quanto previsto nel loro esclusivo interesse. La condizione è che la rinuncia sia manifestata per iscritto e subordinata alla preventiva accettazione da parte della stazione appaltante. La rinuncia, ipotizza l’ANAC, potrebbe essere espressa nell’ambito di una specifica clausola inserita nel contratto di subappalto.
Per agevolare il soddisfacimento dei crediti maturati dalle micro e piccole imprese che abbiano rinunciato al pagamento diretto da parte delle stazioni appaltanti, l’ANAC evidenzia che le parti possono prevedere, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto, che l’appaltatore proceda al pagamento delle spettanze dovute al subappaltatore/fornitore dietro presentazione di fattura, anche a prescindere dall’adozione del SAL da parte della stazione appaltante.
Questa conclusione viene giustificata in considerazione dell’assoluta autonomia del contratto di appalto rispetto ai contratti derivati e della natura privatistica del rapporto intercorrente tra l’appaltatore e il subappaltatore/fornitore, da cui si desume l’applicabilità, allo stesso, delle sole previsioni contrattuali. In ogni caso, la stazione appaltante procede al pagamento del corrispettivo in favore dell’appaltatore soltanto all’esito del completamento dell’iter procedurale di verifica dell’avanzamento dei lavori oggetto dell’appalto.