Modifiche al TU edilizia – DL semplificazioni

Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Paola De Micheli, e quello per la Funzione Pubblica, Fabiana Dadone, hanno firmato una circolare, indirizzata a Regioni, Province, Comuni e Provveditorati, per fare il punto sulle modifiche più significative al Testo Unico dell’edilizia introdotte dall’articolo 10 del Decreto Semplificazioni per rilanciare l’attività edilizia e semplificare le procedure.  

Viene prima di tutto modificato l’Art. 3, con il quale si amplia la definizione di “ristrutturazione edilizia”, estesa anche agli interventi di demolizione e ricostruzione dove risulti modificata la sagoma, il prospetto, il sedime e le caratteristiche tipologiche. In questi casi non sarà più necessario richiedere il permesso di nuova costruzione non solo per gli interventi di adeguamento alla normativa antisismica ma anche nei casi di migliorie all’accessibilità, di installazione di impianti tecnologici e di efficientamento energetico. Addirittura, se l’intervento sarà funzionale alla rigenerazione urbana, sarà possibile aumentare la volumetria.

Specularmente alla semplificazione, è richiesto però anche un maggior rigore per gli immobili sottoposti a particolari vincoli previsti dal codice dei beni culturali: in questi casi, infatti, è richiesto il mantenimento delle caratteristiche tipologiche originarie.  Stesso discorso per gli immobili nei centri storici: qui le deroghe sono ammesse solo se previste da norme legislative regionali o da strumenti urbanistici: vengono equiparati gli edifici ubicati nelle zone A e assimilabili nonché “nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico”, agli edifici vincolati. Si tratta, però, solo di una equiparazione tendenziale, essendo espressamente fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici. 

Restano valide eventuali disposizioni di leggi regionali, che consentano, anche per le aree in questione, interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione anche con limiti meno stringenti di quelli individuati dall’art. 3 del TU per gli edifici vincolati ex d.lgs. n. 42/2004.

Vengono inoltre ammesse variazioni imposte dalla normativa antisismica, energetica, sull’accessibilità etc., ferme restando le valutazioni delle Amministrazioni competenti in ordine alla compatibilità degli interventi con il regime eventualmente previsto per i medesimi edifici. 

Eventuali previsioni degli strumenti urbanistici (sia generali che attuativi) vengono legittimati e consentono, per le zone A e assimilate e per i centri storici, interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione entro limiti meno stringenti di quelli ordinariamente stabiliti dal TU. 

Un’altra importante novità è introdotta dall’Art. 2-bis del TU e la deroga alle norme sulle distanze per gli interventi di ricostruzione o demolizione, consentita se gli edifici originari sono stati legittimamente realizzati prime dell’adozione della disciplina sulle distanze. Una deroga, questa, che varrà per gli immobili dei centri storici solo se prevista nei piani di recupero e di riqualificazione particolareggiati, di competenza comunale ovvero dalla legge regionale o dai piani urbanistici regionali.