- 15 Dicembre 2020
- Posted by: Luisella D'Alessandro
- Categories: Edilizia, News
L’INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) è intervenuto con la nota 1037/2020 in materia di accertamento a proposito di eventuali illeciti a carico del committente negli appalti “labour intensive” e ha chiarito che le verifiche da esso svolte sono solo di natura fiscale e non si riferiscono agli ambiti collegati alla materia del lavoro.
La nota in oggetto ricorda che, l’Art. 4 del DL 124/2019, introduce l’Art. 17 bis, che prevede nuovi obblighi a carico dei committenti di appalti c.d. “labour intensive”: la disposizione stabilisce che, dal 1° gennaio 2020, i committenti “che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un’impresa, utilizzando il sistema di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all’impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute (…), trattenute dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio”.
Qualora questi obblighi vengano violati, la disposizione prevede una sospensione da parte del committente del pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria sino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell’opera o del servizio “ovvero per un importo pari all’ammontare delle ritenute non versate rispetto ai dati risultanti dalla documentazione trasmessa”. Questa violazione è inoltre sanzionata con una somma pecuniaria pari a quella irrogata all’impresa affidataria per la non corretta determinazione ed esecuzione delle ritenute, nonché per il tardivo versamento delle stesse, senza possibilità di compensazione.
L’INL spiega che, tali obblighi, hanno l’intento di contrastare il fenomeno dell’omesso o insufficiente versamento delle ritenute fiscali sui percettori di redditi di lavoro dipendente, anche mediante indebita compensazione su F24. L’Ispettorato ritiene che gli obblighi di controllo del committente intendano esclusivamente rendere effettivi gli adempimenti di natura fiscale posti a carico delle imprese affidatarie. Per tale motivo, una loro violazione non può essere ascritta nel novero delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, in relazione alle quali può ritenersi sussistente una competenza dell’INL; al contrario, la sanzione da irrogare nei confronti del committente, proprio perché contraddistinta dalla medesima ratio e parametrata a quella prevista in capo al soggetto appaltatore/affidatario, deve essere assoggettata allo stesso regime e alla identica procedura, secondo la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 472/1997.